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Mobilità 2016, FAQ Miur: la precedenza per assistere figli piccoli e disabili vale a patto che…

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Dopo quella resa nota nei giorni scorsi sugli spostamenti interprovinciali, il Miur ha pubblicato altre due FAQ relative alla mobilità 2016.

Questa volta, le risposte convergono sulle precedenze riguardanti il personale che si avvale dell’assistenza dei figli in tenera età o disabili, oltre che dell’assistenza esclusiva di o uno più familiari non autosufficienti. Il ministero dell’Istruzione spiega che la normativa rimane sempre la stessa: pertanto scuola di servizio e residenza degli assistiti devono obbligatoriamente coincidere a livello comunale o di distretto.

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza

R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.

 

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La seconda FAQ riguarda, invece, dei chiarimenti sui titoli di accesso al passaggio di ruolo o di cattedra verso la tabella A (è indispensabile l’abilitazione all’insegnamento) e la tabella C (basta il titolo di studio valido per l’accesso allo specifico insegnamento).

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?

R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.

 

La pagina Miur contenente tutti i quesiti relativi alla mobilità 2016.

 

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