Categorie: Mobilità

Mobilità 2016, FAQ Miur: la precedenza per assistere figli piccoli e disabili vale a patto che…

Dopo quella resa nota nei giorni scorsi sugli spostamenti interprovinciali, il Miur ha pubblicato altre due FAQ relative alla mobilità 2016.

Questa volta, le risposte convergono sulle precedenze riguardanti il personale che si avvale dell’assistenza dei figli in tenera età o disabili, oltre che dell’assistenza esclusiva di o uno più familiari non autosufficienti. Il ministero dell’Istruzione spiega che la normativa rimane sempre la stessa: pertanto scuola di servizio e residenza degli assistiti devono obbligatoriamente coincidere a livello comunale o di distretto.

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza

R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.

 

{loadposition eb-guida-dirigente}

 

La seconda FAQ riguarda, invece, dei chiarimenti sui titoli di accesso al passaggio di ruolo o di cattedra verso la tabella A (è indispensabile l’abilitazione all’insegnamento) e la tabella C (basta il titolo di studio valido per l’accesso allo specifico insegnamento).

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?

R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.

 

La pagina Miur contenente tutti i quesiti relativi alla mobilità 2016.

 

{loadposition facebook}

Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Autonomia differenziata con 20 scuole diverse, l’Italia si spacca? Al via raccolta firme pro referendum: strada lunga ma Conte e i sindacati ci credono

A un mese esatto dalla approvazione della Legge 86/24 sull’autonomia differenziata, il Governo, capitanato del…

19/07/2024

Campania: abolito l’obbligo del certificato medico per il rientro scuola dopo cinque giorni di malattia

Il Consiglio regionale della Campania ha eliminato l'obbligo del certificato medico per il rientro a…

19/07/2024

Tfa Sostegno, troppi posti vuoti per infanzia e primaria: la denuncia dell’università di Genova

Un problema crescente nella scuola dell’infanzia e primaria in Liguria: ci sono più posti disponibili…

19/07/2024

Abusi sessuali su minorenni online e in presenza: docente di religione condannato 12 anni

Un'ex professore di religione, ex diacono ed ex dipendente dell'Istituto per il sostentamento del clero,…

19/07/2024

Ingresso gratuito per docenti: Casa delle farfalle, Planetario e altri luoghi dell’Etna. Ecco come richiedere la teacher card

Sei un docente appassionato di natura, scienza e innovazione? Desideri offrire ai tuoi studenti esperienze didattiche uniche…

19/07/2024

Provincia di Trento, selezione di docenti per insegnare in Tirolo: candidature entro il 22 luglio 2024

La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un avviso di selezione di insegnanti da assegnare…

19/07/2024