Categorie: Mobilità

Mobilità 2016, FAQ Miur: la precedenza per assistere figli piccoli e disabili vale a patto che…

Dopo quella resa nota nei giorni scorsi sugli spostamenti interprovinciali, il Miur ha pubblicato altre due FAQ relative alla mobilità 2016.

Questa volta, le risposte convergono sulle precedenze riguardanti il personale che si avvale dell’assistenza dei figli in tenera età o disabili, oltre che dell’assistenza esclusiva di o uno più familiari non autosufficienti. Il ministero dell’Istruzione spiega che la normativa rimane sempre la stessa: pertanto scuola di servizio e residenza degli assistiti devono obbligatoriamente coincidere a livello comunale o di distretto.

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza

R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.

 

{loadposition eb-guida-dirigente}

 

La seconda FAQ riguarda, invece, dei chiarimenti sui titoli di accesso al passaggio di ruolo o di cattedra verso la tabella A (è indispensabile l’abilitazione all’insegnamento) e la tabella C (basta il titolo di studio valido per l’accesso allo specifico insegnamento).

Qui di seguito la domanda, con la risposta del Miur.

D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?

R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.

 

La pagina Miur contenente tutti i quesiti relativi alla mobilità 2016.

 

{loadposition facebook}

Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Fensir Milano-Monza: la prima Assemblea Sindacale. Discussione su contratti, tutele e ricorsi

In un doppio appuntamento con le scuole secondarie e con la scuola primaria, giovedì scorso…

23/12/2024

Lezioni di legalità “militare” all’istituto tecnico ed è scontro

Come si fa a presentare la vita militare come fulcro di conoscenza, libertà e democrazia?…

23/12/2024

La metà degli studenti di scuola superiore in Italia ha competenze insufficienti, sia alfabetiche che numeriche: i dati Istat – PDF

L'Istat, ha pubblicato oggi, 23 dicembre, il rapporto "I giovani nelle città metropolitane: la fragilità…

23/12/2024

Decreto Pnrr, cosa cambia per il liceo Made in Italy? Arrivano i chiarimenti del Mim – PDF

Come abbiamo scritto, l'aula del Senato, con 85 favorevoli, 2 contrari e 56 astenuti ha approvato lo…

23/12/2024

Concorso PNRR 2024, la riserva del 30% dei posti è indipendente dalla modalità di accesso. Ecco con quali requisiti si entra in questa riserva.

Una domanda arrivata alla nostra redazione, ci impone di fare un chiarimento importante sul 30%…

23/12/2024

Giorgia Meloni in Lituania, il siparietto: “Cito spesso ‘Il Signore degli Anelli’ ma non è l’unico libro che ho letto, giuro”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi giorni è andata in Lituania a visitare…

23/12/2024