Dal Tribunale di Ravenna arriva una sentenza sulle operazioni di mobilità del 2016/2017, quelle dell’algoritmo “impazzito” per intenderci, che ha visto numerosissimi errori che il Miur sta continuando a pagare. Anche se qui, come vedremo, l’algoritmo è innocente.
La pronuncia del giudice di Ravenna, infatti, prosegue nella stessa direzione di quella dei colleghi del Tribunale di Roma del 2 marzo e di Barcellona Pozzo di Gotto, del 18 ottobre, ravvedendo profili di illegittimità nel CCNI mobilità 2016/2017, laddove prevedeva che i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 nella fase C del piano straordinario di assunzioni dovessero partecipare alla mobilità in ambito provinciale (fase B3) su posti appositamente accantonati per loro.
Infatti, per il giudice del Lavoro di Ravenna tale disposizione non trova alcun riscontro all’interno della legge 107, portando alla conseguenza che, tanto i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 che hanno partecipato alla fase B1 della mobilità, quanto i docenti assunti con la fase C da Gae del piano straordinario di assunzioni del 2015, sono stati scavalcati e danneggiati dai colleghi delle graduatorie di merito 2012.
In base a quanto riporta l’avvocato Dino Caudullo, che sta patrocinando in tutta Italia diversi ricorsi avverso l’accantonamento dei posti per la fase B3, sono principalmente i docenti di scuola primaria ad essere beffati, in quanto nelle operazioni della mobilità 2016/2016, nessun docente di scuola primaria assunto con la fase C è riuscito ad ottenere il trasferimento in Calabria ed in Sicilia, a causa, appunto, dell’indisponibilità di sedi per la fase C, tutte accantonate per la fase B3 della mobilità cui partecipavano gli idonei del concorso 2012.
A parere del legale Caudullo, diversamente da tantissimi altri ricorsi relativi ai trasferimenti 2016/2017, la vicenda riportata non avrebbe nulla a che vedere con il malfunzionamento o comunque l’irregolarità dell’algoritmo ministeriale.
Piuttosto, si può parlare benissimo di discriminazione a “tavolino”, presente nella contrattazione integrativa che ha deciso di accantonare dei posti in favore dei docenti reclutati dalle GM 2012, tra l’altro meri idonei e non vincitori di concorso.
Decisione che ha avuto come conseguenza quella di far ottenere a docenti con pochi punti il trasferimento a danno di altri colleghi, con punteggi di gran lunga superiori.
Situazione giudicata illegittima anche dal Tribunale di Ravenna, che ha accolto il ricorso della docente in questione e ha disposto che il Miur le assegni per il triennio, l’ambito n. 013 CALABRIA.
Soddisfatta anche Adele Sammaro, segretario Generale Confintesa, che si augura che con la seguente sentenza anche altri docenti possano vedersi riconosciuti il diritto al trasferimento.
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