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Mobilità 2017/2018: le schede della Cisl Scuola

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In attesa della firma definitiva del CCNI mobilità, il cui testo comunque è già stato concordato, la Cisl Scuola ha pubblicato una serie di schede riguardanti le varie casistiche possibili.

Rimandando alla lettura dei singoli documenti, ne sintetizziamo di seguito i principali contenuti.

Le novità introdotte (scheda 1)

Art. 2, comma 2: sono individuati i docenti titolari nella provincia ma senza “sede” (scuola o ambito) definitiva. Tra questi sono compresi i docenti che hanno perso la titolarità in applicazione dell’art. 36 del CCNL.

Art. 2, comma 3: sono individuati i docenti assunti nelle Fasi B e C della legge 107 che non hanno ottenuto una titolarità di ambito in una provincia nel corso della mobilità “nazionale” 2016/17 (cosiddetti “soprannumerari d’Italia”)

Mobilità territoriale

Art. 3, comma 1: è stato previsto che per l’a.s. 2017/18 la mobilità si svolge:

  • per scuole
  • per ambiti territoriali.

Art. 3, comma 3, è stata prevista la deroga al blocco triennale.

Mobilità professionale

Mantengono validità le abilitazioni e i titoli di studio previsti dall’ordinamento DM 39/98 ai fini dei passaggi di cattedra e di ruolo verso le classi di concorso di confluenza previste dal DPR 19/2016.

Precedenze

Nella stessa domanda, è possibile esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali di:

  • scuole, massimo 5, sia all’interno del proprio ambito, sia di ambiti diversi, sia di diversa/e province (non è possibile esprimere tra le preferenze di scuola quella di incarico triennale)
  • per tutti i gradi di scuola è necessario indicare il codice della scuola sede di organico, anche con riferimento ai centri territoriali e ai corsi serali
  • ambiti, sia il proprio ambito, sia ambiti diversi collocati nella provincia di titolarità, sia ambiti collocati in altra/e province
  • province, anche più di una nella stessa domanda.

Disponibilità e preferenze (scheda 2)

Sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti e le cattedre che risultano vacanti nell’organico unico dell’autonomia per l’a.s 2017/2018 comunicati dall’ufficio territoriale al sistema informativo nei termini fissati dall’O.M. sulla mobilità (termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei posti). I posti che si liberano per passaggi di ruolo in altro grado di scuola sono disponibili solo per i movimenti che si effettuano successivamente alla pubblicazione dei medesimi passaggi.

Devono essere presentate domande distinte per la mobilità territoriale e professionale:

  • una sola domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale
  • una sola domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo – art. 4 co. 6) provinciale e/o interprovinciale, secondo l’ordine delle preferenze espresse
  • una distinta domanda di passaggio di cattedra provinciale e/o interprovinciale per ciascuna classe di concorso richiesta.

La domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo – art. 4 co. 6) prevale rispetto ai trasferimenti. Per i passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità delle classi di concorso richieste indicato nella domanda.

 

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Docenti soprannumerari (scheda 3)

Il CCNI stabilisce che per l’individuazione dei perdenti posto i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari e incaricati triennali, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle (art. 18 co.2 nei casi di dimensionamento, art. 19 – docenti di scuola dell’infanzia e primaria e art. 21 – docenti di scuola secondaria).

E’ considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio. A parità di punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica.

La graduatoria di istituto viene predisposta e pubblicata all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.

Nel caso si riscontrino errori i docenti debbono presentare reclamo al Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’istituto. Il Dirigente scolastico è tenuto ad esaminare il reclamo e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande.

Il personale individuato perdente posto può:

  • presentare domanda di trasferimento condizionata al permanere della propria posizione di soprannumerarietà
  • presentare domanda di trasferimento non condizionata, manifestando in questo caso la volontà di partecipare comunque al movimento
  • non presentare domanda di trasferimento.

Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto nella domanda (condizionata o no) o che non ha presentato domanda di trasferimento è trasferito d’ufficio, considerando il punteggio spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d’istituto.

Mobilità su posti di sostegno (scheda 4)

I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante trasferimento, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di specializzazione/studio.

Per il sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono previste le seguenti tipologie di posti a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:

  • sostegno per minorati psicofisici
  • sostegno per minorati dell’udito
  • sostegno per minorati della vista.

Nella scuola secondaria di II grado è prevista l’area unica di sostegno, senza distinzione tra le diverse minorazioni.

Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta, per chi proviene da posto comune, l’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio.

Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell’assunzione o del passaggio di ruolo e si considera l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Precedenze del personale soprannumerario (scheda 5)

Il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro, per otto anni, con precedenza nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario.

Per l’a.s. 2017/18 non è possibile esprimere una preferenza sintetica in alternativa alla preferenza puntuale della scuola di precedente titolarità in quanto non sono più esprimibili le preferenze per il distretto o il comune.

Fa perdere il diritto alla precedenza:

  • La mancata indicazione della scuola di precedente titolarità
  • Aver omesso la dichiarazione di servizio continuativo. 

Precedenze per disabilità (scheda 6)

  • Precedenza I: Disabilità e gravi motivi di salute
  • Precedenza III: Personale con disabilità e personale che necessita di particolari cure continuative
  • Precedenza IV: Personale che assiste soggetti disabili in situazione di gravità art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92

Altre precedenze (scheda 7)

  • Precedenza VI: coniuge di militare
  • Precedenza VII: personale che ricopre cariche pubbliche negli EE.LL.

Dimensionamento (scheda 8)

Le operazioni si effettuano prima dell’avvio delle procedure di mobilità considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità o di incarico triennale del personale docente per l’a.s. 2016/17.

 

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