In attesa della firma definitiva del CCNI mobilità, il cui testo comunque è già stato concordato, la Cisl Scuola ha pubblicato una serie di schede riguardanti le varie casistiche possibili.
Rimandando alla lettura dei singoli documenti, ne sintetizziamo di seguito i principali contenuti.
Art. 2, comma 2: sono individuati i docenti titolari nella provincia ma senza “sede” (scuola o ambito) definitiva. Tra questi sono compresi i docenti che hanno perso la titolarità in applicazione dell’art. 36 del CCNL.
Art. 2, comma 3: sono individuati i docenti assunti nelle Fasi B e C della legge 107 che non hanno ottenuto una titolarità di ambito in una provincia nel corso della mobilità “nazionale” 2016/17 (cosiddetti “soprannumerari d’Italia”)
Mobilità territoriale
Art. 3, comma 1: è stato previsto che per l’a.s. 2017/18 la mobilità si svolge:
Art. 3, comma 3, è stata prevista la deroga al blocco triennale.
Mobilità professionale
Mantengono validità le abilitazioni e i titoli di studio previsti dall’ordinamento DM 39/98 ai fini dei passaggi di cattedra e di ruolo verso le classi di concorso di confluenza previste dal DPR 19/2016.
Precedenze
Nella stessa domanda, è possibile esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali di:
Sono disponibili per le operazioni di mobilità i posti e le cattedre che risultano vacanti nell’organico unico dell’autonomia per l’a.s 2017/2018 comunicati dall’ufficio territoriale al sistema informativo nei termini fissati dall’O.M. sulla mobilità (termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande e dei posti). I posti che si liberano per passaggi di ruolo in altro grado di scuola sono disponibili solo per i movimenti che si effettuano successivamente alla pubblicazione dei medesimi passaggi.
Devono essere presentate domande distinte per la mobilità territoriale e professionale:
La domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo – art. 4 co. 6) prevale rispetto ai trasferimenti. Per i passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità delle classi di concorso richieste indicato nella domanda.
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Il CCNI stabilisce che per l’individuazione dei perdenti posto i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari e incaricati triennali, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle (art. 18 co.2 nei casi di dimensionamento, art. 19 – docenti di scuola dell’infanzia e primaria e art. 21 – docenti di scuola secondaria).
E’ considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio. A parità di punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica.
La graduatoria di istituto viene predisposta e pubblicata all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domande.
Nel caso si riscontrino errori i docenti debbono presentare reclamo al Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’istituto. Il Dirigente scolastico è tenuto ad esaminare il reclamo e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande.
Il personale individuato perdente posto può:
Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto nella domanda (condizionata o no) o che non ha presentato domanda di trasferimento è trasferito d’ufficio, considerando il punteggio spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d’istituto.
I posti di sostegno, di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato sono assegnati mediante trasferimento, solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di specializzazione/studio.
Per il sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono previste le seguenti tipologie di posti a cui possono accedere i docenti forniti del corrispondente titolo:
Nella scuola secondaria di II grado è prevista l’area unica di sostegno, senza distinzione tra le diverse minorazioni.
Il trasferimento ai posti di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta, per chi proviene da posto comune, l’obbligo di permanenza per almeno un quinquennio.
Ai fini del compimento del quinquennio si fa riferimento alla decorrenza giuridica dell’assunzione o del passaggio di ruolo e si considera l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro, per otto anni, con precedenza nella scuola, circolo o istituto o nel comune da cui è stato trasferito perché soprannumerario.
Per l’a.s. 2017/18 non è possibile esprimere una preferenza sintetica in alternativa alla preferenza puntuale della scuola di precedente titolarità in quanto non sono più esprimibili le preferenze per il distretto o il comune.
Fa perdere il diritto alla precedenza:
Le operazioni si effettuano prima dell’avvio delle procedure di mobilità considerando ancora i codici relativi alle singole sedi di titolarità o di incarico triennale del personale docente per l’a.s. 2016/17.
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