In questa sentenza c’è la storia di una madre, docente di scuola primaria, che, a causa della legge 107/2015, era stata confinata a 1000 Km dalla residenza del figlio bisognoso di assistenza.
La suddetta docente, vinta la battaglia legale contro il Miur, ci scrive: “Il Tribunale di Parma, con appropriata sentenza, ha accolto è dato dunque ragione alla richiesta di trasferimento interprovinciale di una docente di scuola primaria residente a Reggio Calabria.
La docente, nonché madre e referente unico di un ragazzo con disabilità in situazione di gravita (Legge 104/92 Art. 3 comma 3) prima stabilizzata con la legge 107/2015 in Lombardia e ora titolare con incarico triennale in una scuola dell’Emilia Romagna, da due anni presentava istanza di trasferimento interprovinciale sulla provincia di Reggio Calabria, quella di residenza, ovvero l’assegnazione provvisoria sul proprio Comune rivendicando e documentando la prevista precedenza prevista per questi casi, al fine di stare vicino ed assistere il proprio figlio minore disabile in stato di gravità e bisognoso di necessarie ed imprescindibili cure continuative.
L’a.s. 2016/17 per il meccanismo della mobilità “per fasi” disposto dal MIUR, l’istanza di trasferimento della docente non è stata accolta; viceversa tra i trasferiti nella provincia di Reggio Calabria sono arrivati docenti privi o con precedenza gerarchicamente inferiore a quella rivendicata dalla docente.
Anche per l’.a.s 2017/18, secondo il bollettino del 9 giugno u.s., la docente si è vista nuovamente scavalcata da docenti, anche con minor punteggio, che hanno rivendicato precedenza per Legge 104/92 o per cure continuative. Nella provincia di Reggio Calabria il 100% ha usufruito ed ottenuto il trasferimento richiesto grazie ed esclusivamente alla Legge 104/92 o semplicemente, pur non essendo disabili in situazione di gravità, per “cure continuative” che il SSN, evidentemente, riesce ad assicurare esclusivamente a “casa”. Percentuale che a chiunque, addetto ai lavori e non, ha lasciato dubbi e perplessità; anche alla stampa nazionale e locale non è passato inosservato tale significativo dato.
A Reggio Calabria dunque come Agrigento in entrata docenti tutti invalidi e/o bisognosi di cure continuative. Anche al MIUR non è passata inosservata tale “strana” situazione, contro ogni indice di probabilità statistica, è il Dicastero ha subito attivato i dovuti controlli sulle documentazioni allegate.
Stesso copione per l’assegnazione provvisoria interprovinciale ove numerosi docenti, che sino all’anno scorso occupavano posizioni a tre cifre nella rispettiva graduatoria, quest’anno si sono “ammalate” e/o sono state dichiarate “invalide”, scavalcando inevitabilmente la docente in questione. Infine, i pochi posti disponibili quest’anno in virtù delle immissioni in ruolo dall’ultimo Concorso hanno fatto il resto.
La docente reggina è rimasta ancora una volta “inchiodata” alla sede di titolarità nonostante un’anzianità di servizio anteriore rispetto ai neo immessi dal 01/09/17 e, soprattutto, nonostante le gravi esigenze familiari documentate, che come descritto sono state disattese.
Supportata e difesa dallo studio legale Avv. Lorenzo Fascì , non ha “digerito” il bollettino di giugno, non si è data per vinta, ed ha tempestivamente posto in essere l’imprescindibile e preliminare accesso agli atti volto a verificare “di persona” la documentazione valutata dai vari e competenti A.T. del paese e dunque l’attendibilità delle precedenze rivendicate da tutti i docenti trasferiti, nessuno escluso.
All’acceso agli atti ha, contestualmente, intrapreso anche un’azione legale volta a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti per il minore disabile in situazione di gravità e quelli di una madre, referente unico, che deve prestare la necessaria assistenza.
Il Tribunale competente per territorio, ravvisando nella fattispecie i presupposti giuridici per la procedura d’urgenza ovvero il “fumus boni iuris” e la sussistenza del concorrente “periculum in mora” ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Lorenzo Fascì e sulla scorta della motivazione “la permanenza della ricorrente ad oltre mille chilometri di distanza dal proprio comune di residenza rischia di pregiudicare irreversibilmente sia l’unità familiare della ricorrente che, soprattutto, lo sviluppo psicofisico del figlio minore disabile in condizione di gravità bisognevole delle cure della propria madre” ha ordinato al MIUR di porre in essere il trasferimento in uno degli ambiti della provincia di Reggio Calabria secondo l’ordine di preferenza espresso dalla stessa docente nell’istanza di trasferimento.
L’A.T di Reggio Calabria ricevuta la notifica dell’ordinanza cautelare ha, immediatamente, dato seguito a quanto disposto dal competente Tribunale.
La docente reggina ora può assistere il proprio figlio minore disabile e continuare a lavorare serenamente.
La Disabilità acclarata con la legge 104/92 dei docenti non può e non deve inquadrarsi più importante di un’altrettanta disabilità, sempre per la stessa legge 104/92, dei figli dei docenti. Altrimenti la precedenza tanto evidenziata per quest’ultimi è e sarà sistematicamente calpestata e/o scavalcata.
Entrambi hanno uguali diritti di cura ma, credo che per i ragazzi disabili in primis, sia giusto e sacrosanto che abbiano vicino la madre.
La scuola, quella dell’infanzia e quella primaria sono la prima culla della legalità e i docenti hanno il compito/dovere di esserne l’esempio.
Si auspica che in futuro nessuna Fase, nessuna Ordinanza Ministeriale regoli i trasferimenti sulla base di una gerarchia della disabilità. La disabilità va rispettata e tutelata come previsto dalle leggi vigenti ciò è segno di civiltà di un popolo.
Al MIUR si chiede di conoscere gli esiti dei controlli posti in essere dai docenti trasferiti sia per il corrente a.s. che in quelli precedenti”.
La Maestra e Mamma ViVì