Nella pagina dedicata alla mobilità a.s. 2017/2018, il Miur ha pubblicato tre faq.
Le riportiamo di seguito:
D. Ho compilato la domanda di trasferimento ma il sistema mi ha bloccato chiedendomi di indicare obbligatoriamente l’ordine di preferenza tra posto normale e di sostegno nella sezione ‘Scelta tipo posto’. Io non sono specializzato per il sostegno, devo per forza indicare l’ordine di preferenza?
R. No, è sufficiente in questo caso indicare solo la preferenza per il posto normale: si richiamano al proposito le indicazioni riportate nella “guida alla compilazione della domanda on line”.
SCELTA TIPO POSTO
Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata.
Nel caso il docente non abbia alcun titolo di specializzazione per i posti di sostegno, basta riportare 1 in corrispondenza della casella posto normale; di conseguenza non va riportata alcuna selezione nella casella posto di sostegno.
Nel caso il docente titolare su posto di sostegno sia ancora obbligato al vincolo quinquennale di permanenza sui posti di sostegno, la scelta del tipo posto comune non risulta selezionabile. Laddove invece il docente, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno intenda chiedere sia posto normale che posto di sostegno, dovrà inserire i valori “1” e “2 ” in corrispondenza delle rispettive caselle, con la precisazione che il valore “1” indica che la scelta per la tipologia così contrassegnata è prioritaria rispetto all’altra contrassegnata con il valore “2”.
D. L’anno in corso ai fini della mobilità verso le discipline specifiche dei licei musicali è conteggiabile? Anche ai fini del calcolo del servizio?
R. L’anno in corso vale ai fini del conteggio degli anni di servizio sui posti per i quali si è attualmente utilizzati, per quanto riguarda invece il computo del servizio ai fini della Tabella B non viene conteggiato come per tutti gli altri casi.
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D. Perché nel menù a tendina nel caso di scelta del comune per il ricongiungimento ad un familiare (o per cura) non sono presenti tutti i comuni?
R. Nel caso di ricongiungimento (o di cura), nel menù a tendina non è presente il comune dove si registra l’esigenza familiare qualora non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. Secondo il CCNI allegato 2 nota (6), in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare (o di cura).
Per usufruire del punteggio aggiuntivo il docente deve quindi indicare nell’istanza il comune più vicino o quello del plesso sede.
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