Interessante sentenza della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.8821/2018, depositata giovedì scorso. Così come segnala Il Sole 24 Ore, le decisioni sulle controversie relative alla mobilità del personale scolastico spettano al giudice ordinario.
Il procedimento di mobilità è di natura privata e non suscettibile di essere ascritto alla categoria delle procedure concorsuali.
All’origine del caso c’è la vicenda di alcune docenti pugliesi che erano state assegnate a scuole del Nord Italia nell’ambito della procedura di mobilità disposta dal Miur in attuazione della legge 107/2015 e del CCNL relativo alla mobilità del personale per l’anno scolastico 2016/2017.
Le docenti lamentavano il fatto che i luoghi di assegnazione fossero “distanti centinaia di chilometri dal luogo di residenza familiare e non prioritariamente indicati tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità”.
Impugnavano al Tar del Lazio l’ordinanza del Miur 241/2016, che dettava i criteri per l’assegnazione dei posti nell’ambito della procedura di mobilità.
Per le docenti tale ordinanza era lesiva. I giudici amministrativi ritenevano però inammissibili i ricorsi per carenza di giurisdizione, in quanto la competenza a decidere toccava al giudice ordinario.
I giudici di legittimità non condividono la tesi delle docenti e confermano così la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia verte sulla fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.
Le Sezioni unite – segnala ancora l’approfondimento de Il Sole 24 Ore – anche che le disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione (Dlgs 297/1994) che regolano sia la mobilità “territoriale” che quella “professionale” demandano a specifici accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione dei tempi e delle modalità delle procedure, sottraendo dunque tale materia dalla sfera dei poteri autoritativi della Pubblica amministrazione