Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.
Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:
Proseguiamo l’analisi dell’ordinanza, concentrandoci adesso sull’articolo 5 dell’ordinanza, ovvero quello relativo alle revoche, alle rinunce e alle regolarizzazioni delle domande.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
Invece, è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.
Infatti, la richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente. Tuttavia, è bene ricordare che tale domanda verrà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’ordinanza ministeriale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, è tenuto a dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale circostanza, l’aspirante deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
E’ bene evidenziare che non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Infine, il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
L’ORDINANZA MIUR
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