Il CCNI della mobilità 2018/2019 firmato il 22 dicembre 2017, non è altro che la proroga di quello utilizzato per il 2017/2018 e firmato l’11 aprile 2017. Si resta ancora in attesa dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2018/2019, dove saranno rese note le date ufficiali della presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità territoriale e a quella professionale.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO PER LA MOBILITA’ VOLONTARIA
Nella mobilità a domanda volontaria il servizio pre-ruolo e un precedente servizio di altro ruolo sarà valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Ovviamente anche il servizio di ruolo prestato nel ruolo di appartenenza, sarà valutato 6 punti per ogni anno scolastico. L’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 6 punti nella mobilità volontaria. L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sia nella mobilità volontaria, ma anche nella mobilità d’ufficio che andiamo a esaminare di seguito.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO PER LA MOBILITA’ D’UFFICIO
L’anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. Nella mobilità d’ufficio il servizio di ruolo prestato nello stesso ruolo di titolarità, invece sarà valutato 6 punti per ogni anno scolastico. Il calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo nella mobilità d’ufficio è valutato 3 punti per ogni anno scolastico, ma solo per i primi quattro anni (a prescindere dall’ordine o grado di scuola in cui è stato prestato il servizio), mentre per i successivi anni scolastici (dal quinto in poi) il punteggio riconosciuto per anno scolastico sono soltanto 2 punti. Mentre in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE INTERNE PER INDIVIDUARE I PERDENTI POSTO
Il servizio pre ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi. In buona sostanza per il calcolo del punteggio della graduatoria interna, vale lo stesso identico ragionamento utilizzato per la mobilità d’ufficio.
RADDOPPIO DEL PUNTEGGIO
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle ex DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Bisogna anche ricordare che il punteggio viene raddoppiato anche se effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole
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