Emanata l’ordinanza ministeriale che fissa scadenze e modalità applicative della mobilità del personale docente, ATA e educativo per l’a.s. 2018/19.
Le “finestre” temporali per la presentazione delle domande, gestite on line per tutti i profili (salvo limitate eccezioni), sono le seguenti:
In questa scheda facciamo chiarezza in merito al trasferimento interprovinciale su posto di sostegno.
Prima di tutto sottolineano che i posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
L’ordinanza ministeriale fa luce sull’articolo 23 comma 3 CCNI 2017/18. In tale punto, infatti si specifica che “i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio”.
Tuttavia, l’ordinanza del 2018 spiega che in caso di quinquennio già in corso, l’obbligo di permanenza non deve nuovamente essere di 5 anni, compatibilmente con gli esuberi e salvo verificare che non vi sia un passaggio su ruolo di altro ordine -in tal caso va rispettato il quinquennio.
L’ORDINANZA MIUR
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