Per la mobilità 2018/2019 è indispensabile allegare alla domanda di trasferimento o passaggio che verrà presentata, tramite istanze online del Miur dal 3 al 26 aprile 2018, anche una Dichiarazione Personale Cumulativa Docenti Educatori.
DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER ESIGENZE DI FAMIGLIA E TITOLI GENERALI
È importante sapere che tutto quello che si dichiara nella domanda di mobilità 2018/2019, va rendicontato con dichiarazioni personali. Tali dichiarazioni sono delle vere e proprie autocertificazioni scritte sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci. Quindi è utile ricordare che l’anzianità del servizio di ruolo, pre-ruolo o prestato in altro ruolo, si riporta nel modulo dei trasferimenti o passaggi, ma va anche dichiarato nell’allegato D per l’anzianità del servizio che sua volta va allegato al modulo di domanda che viene inoltrato all’ATP di titolarità. Per quanto riguarda invece la dichiarazione del punteggio della continuità del servizio da riportare nel modulo online della domanda, va dichiarato con l’allegato F. Per quanto riguarda invece la dichiarazione delle esigenze di famiglia e dei titoli culturali generali è possibile utilizzare anche una dichiarazione unica e cumulativa.
DICHIARAZIONE E PUNTEGGIO RIGUARDO LE ESIGENZE DI FAMIGLIA
I docenti che dovessero fare domanda per la mobilità professionale, quindi passaggio di ruolo o di cattedra, non troveranno nel modulo di richiesta, la sezione riferita alle esigenze di famiglia. Infatti è utile sapere che la tabella B per la valutazione dei punteggi della mobilità professionale, inserita nel CCNI mobilità 2017/2018 (prorogato per il 2018/2019), non prevede nessun punteggio per i ricongiungimenti, per i figli e più in generale per ogni esigenza familiare. Il punteggio per le esigenze di famiglia è previsto invece nella tabella A per la valutazione dei punteggi dei trasferimenti a domanda e d’ufficio dei docenti e del personale educativo, inserita nel CCNI mobilità 2017/2018 (prorogato per il 2018/2019). Quindi se un docente chiedesse trasferimento volontario o lo subisse d’ufficio, potrebbe avere riconosciuto, se le condizioni lo consentissero, il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento, sulle preferenze puntuali delle scuole del comune di residenza del coniuge, ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli. Questi 6 punti di ricongiungimento toccano anche per la preferenza dell’ambito in cui ricade il comune della persona a cui si richiede il ricongiungimento. Bisogna sapere che è possibile avere anche 6 punti, sempre per esigenze di famiglia, per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichico sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto. Quest’ultimo punteggio è soggetto ad un ulteriore dichiarazione in cui si specifica che nel comune di attuale titolarità del docente non ci sono strutture in grado di curare e assistere il congiunto gravemente malato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI GENERALI
La valutazione dei titoli culturali nella mobilità 2018/2019 è limitata ad un massimo di 25 punti per i trasferimenti territoriali, tale limite non c’è nella mobilità professionale. È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti ( uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999,1999/2000,2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Invece per quanto riguarda invece la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità.
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