Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità 2018/2019 alcuni docenti ci hanno chiesto come funziona il trasferimento d’ufficio.
TRASFERIMENTO D’UFFICIO NELLA MOBILITA’ PROVINCIALE
Nel CCNI mobilità dell’11 aprile 2017 valido anche per la mobilità 2018/2019, alla pag.70 c’è l’ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.
Al punto 12, dopo i trasferimenti a domanda volontaria di chi ha una delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI mobilità, ci sono i trasferimenti d’ufficio dei docenti perdenti posto che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda nella provincia;
Solo al punto 13 del suddetto Allegato 1, si provvede ad operare per i trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.
In buona sostanza se un docente perdente posto avesse prodotto domanda di mobilità condizionata o non condizionata, oppure avesse deciso di non produrre la domanda di mobilità, in prima istanza verrebbe trasferito d’ufficio in una cattedra dell’ambito di titolarità o, in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili in tale ambito, in una scuola degli ambiti viciniori della medesima provincia di titolarità.
INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA IN CASO DI TRASFERIMENTO DI UFFICIO
Precisiamo che, almeno che non ci sia una richiesta di mobilità volontaria su ambito presentata dal docente perdente posto, il trasferito d’ufficio avrà assegnata una scuola di nuova titolarità. In primis la scuola sarà trovata nell’ambito della precedente titolarità e, in mancanza di scuole su tale ambito, nelle scuole degli ambiti della provincia più vicini all’ambito di titolarità. In assenza di scuole in tutti gli ambiti della provincia, il docente perdente posta diventerà docente in esubero nell’ambito territoriale in cui è sita la scuola in cui ha perso il posto.
La ricerca delle scuole viene fatta d’ufficio partendo dall’elenco delle scuole dell’ambito di titolarità e poi eventualmente dagli elenchi di scuole degli ambiti viciniori della provincia.
Il docente perdente posto che ha comunque presentato domanda volontaria con la scelta delle preferenze, se soddisfatto in una delle preferenze scelte, avrà cancellato il provvedimento d’ufficio e rimarrà valido solamente il movimento a domanda volontaria.
È utile specificare che chi ha prodotto, in qualità di perdente posto, la domanda volontaria ma condizionata, non sarà soddisfatto in una delle preferenze scelte, anche se ci fosse la disponibilità, solo se si sarà riformato o liberato il posto nella scuola dove è andato in soprannumero.
È importante sapere che la domanda condizionata, in caso di non rientro immediato del docente nella scuola in cui è stato individuato perdente posto, garantisce al docente soprannumerario la precedenza al rientro per il successivo ottennio.
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