Nella mobilità non si valuta l’anno scolastico in corso, per cui chi fa domanda di mobilità o compila la scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari, non deve dichiarare l’anno scolastico 2017/2018 né ai fini dell’anzianità del servizio né per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità o di incarico per chi è titolare di ambito.
NORMATIVA SULLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DEI DOCENTI NELLA MOBILITA’
È utile sapere che per il calcolo della continuità del servizio dei docenti bisogna distinguere tra il caso della mobilità a domanda volontaria e quello della mobilità d’ufficio. Inoltre bisogna sapere che il calcolo del punteggio della continuità del servizio nelle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto è identico al caso della mobilità d’ufficio. Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all’avere prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome, come abbiamo suddetto, l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità per la mobilità a domanda volontaria è: 2014-2015; 2015-2016; 2016/2017. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità o dell’incarico triennale, se in tale scuola è titolare o incaricato triennalmente (per chiamata diretta o d’ufficio) da almeno il 2014-2015. Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma che restano entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato ( come titolare o incaricato triennale) in una stessa scuola a partire dall’anno 2016-2017 (tranne il caso che non sia stato l’anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità.
PER LA CONTIUNUITA’ DEL SERVIZIO BISOGNA COMPILARE L’ALLEGATO F
Alla domanda di mobilità e anche alla scheda per le graduatorie interne per i docenti perdenti posto è necessario compilare l’ ALLEGATO F per la dichiarazione del servizio continuativo e nel caso si richieda anche il rientro nella sede di precedente titolarità da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata entro l’ottennio precedente e per la quale si è chiesto ogni anno il rientro con precedenza, è necessario compilare anche la parte dell’ ALLEGATO F in cui si dichiara di fruire della precedenza di cui all’art 13, co. 1, punti II e IV del CCNI mobilità. Queste dichiarazioni di continuità vanno allegate alla domanda di mobilità che si potrà presentare, tramite istanze online del Miur, dal 3 al 26 aprile 2018