Molto probabilmente i docenti che vorranno fare domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo per il 2018/2019, lo potranno fare anche su singola scuola.
È convinzione diffusa che per l’anno 2018/2019 i docenti titolari di ambito saranno vincolati triennalmente al loro ambito di appartenenza e che i docenti si potranno trasferire, compresi di docenti perdenti posto, solo su ambito. Tale convinzione è dovuta al fatto che nel comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015, è espressamente scritto che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Il suddetto comma 73 non è mai stato applicato né durante la mobilità 2016/2017, né durante quella 2017/2018 e molto presumibilmente, così rassicurano tra le altre cose i sindacati, non verrà applicato nemmeno alla prossima mobilità 2018/2019.
Quante preferenze si potranno esprimere?
In buona sostanza anche per i trasferimenti, passaggi di cattedra e ruolo dell’anno scolastico 2018/2019, i docenti potranno esprimere fino a 15 preferenze per ogni ordine o grado di scuola. Nel contratto sulla mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017, ciascun docente, ai sensi dall’art.6 comma 1, ha potuto esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province. Anche per l’anno scolastico 2018/2019 si potrà fare la domanda di trasferimento o mobilità professionale con un’unica domanda per richiedere scuole o ambiti territoriali sia della provincia di titolarità che di altre province. Il numero di preferenze esprimibili resteranno con ogni probabilità 15, ma i sindacati cercheranno di aumentare al massimo il numero di codici meccanografici unici di scuola da potere esprimere.
Quali tipologie di preferenze potranno essere espresse?
Le indiscrezioni che filtrano sul nuovo contratto di mobilità 2018/2019, ci dicono che si potranno esprimere, all’interno di un massimo di 15 preferenze, preferenze di singola scuola (codici meccanografici unici), preferenze sintetiche di ambiti territoriali (escluso l’ambito territoriale di titolarità o della scuola di titolarità) e di province. Le indiscrezioni dicono anche che molto probabilmente si cercherà di elevare il numero massimo di scuole esprimibili in una domanda.
Chi sarebbero i docenti con vincolo triennale che non potranno fare la domanda di mobilità 2018/2019?
Anche in questo caso le indiscrezioni tecniche sulla mobilità 2018/2019 ci dicono che eccetto i docenti neoassunti che restano vincolati per un triennio alla provincia di titolarità ai sensi dell’art.399 comma 3 della legge 297/94 (la disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), tutti gli altri docenti saranno nella possibilità di chiedere trasferimento, sempre con un’unica domanda, anche in altre province oltre che all’interno della provincia di titolarità.
Secondo questa ipotesi i docenti titolari di ambito che hanno contratto, attraverso la chiamata diretta, un incarico triennale con il Dirigente scolastico, non sarebbero vincolati alla scadenza di questo contratto, ma lo potrebbero risolvere qualora ottenessero un trasferimento o un passaggio di cattedra o ruolo.