L’art.8 del CCNI mobilità 2017/2018, la cui efficacia è transitoriamente applicata anche per i trasferimenti e passaggi dell’anno scolastico 2018/2019, specifica quali saranno le sedi disponibili per le operazioni della mobilità.
Tali sedi scaturiscono dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e dai posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
Invece non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
Per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2018/19 verrà accantonato il 60% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del 30% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
La mobilità professionale del personale docente, si realizzerà nel limite 10% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. In caso di resto pari il posto viene sempre assegnato alla mobilità territoriale.
I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali su indicate. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.