Una cosa sembra ormai scontata per la mobilità 2018/2019, è il fatto che nessun docente resterà vincolato alla scuola o alla provincia di titolarità o di incarico triennale.
In buona sostanza dall’incontro avuto sulla mobilità il 28 novembre 2017, tra i tecnici del Miur e i sindacati, è emerso, come anticipato dalla nostra testata tre giorni prima dell’incontro, che si potrebbe realizzare la proposta del Miur di prorogare il CCNI dell’11 aprile 2017 sulla mobilità 2017/2018, anche per l’anno scolastico 2018/2019.
PROBABILE PROROGA DEI VINCOLI TERRITORIALI SULLA MOBILITA’ 2018/2019
Se questa proroga dovesse avvenire, come è molto probabile che avvenga, non ci saranno vincoli territoriali per i docenti. Quindi i docenti saranno liberi di cambiare provincia anche se si dovessero trovare entro il terzo anno dall’entrata in ruolo. Infatti, insieme al CCNI mobilità 2017/2018, verrebbe prorogato anche il comma 3 dell’art.3 del CCNI sulla mobilità che prevedeva che “in attesa del coordinamento normativo previsto dall’art 1 comma 180 della legge 107/15 e in applicazione dell’art 1 comma 1, per l’anno scolastico 2017/18 il vincolo di cui all’art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non viene applicato”.
IN ATTESA DELLA DELEGA SULLA RISCRITTURA DEL TESTO UNICO SI BLOCCANO I VINCOLI
Il testo unico della scuola è ancora fermo al D.lgs. 297/1994, infatti la Ministra Fedeli, tra tutti i decreti legislativi che, ai sensi del comma 180 della legge 107/ 2015, avrebbe dovuto adottare il Governo, non è riuscita a fare approvare quello che avrebbe dovuto sancire la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, nonché nelle altre fonti normative.
In attesa del nuovo testo unico sulla scuola, la cui redazione, presumibilmente, non potrà essere fatta in questa legislatura, il blocco del vincolo triennale della mobilità interprovinciale dei docenti entrati in ruolo in una data provincia, previsto ai sensi dell’art.399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non verrà applicato anche per la mobilità 2018/2019.
Non saranno nemmeno vincolati, in caso di proroga del CCNI sulla mobilità dell’11 aprile 2018, i docenti titolari di ambito che si trovano nella situazione di avere sottoscritto un contratto triennale con il Ds che ha utilizzato la chiamata per competenze sulla base dello stesso CCNI.
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