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Mobilità 2019-2020, ecco cosa si allega alla domanda

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La domanda di mobilità deve essere corredata di alcuni allegati che vanno inseriti, preferibilmente in formato pdf, nella gestione allegati delle Istanze Online e poi inseriti nella sezione degli allegati all’atto della compilazione della domanda di mobilità.

Ecco cosa si allega alla domanda di mobilità

Alla domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra o ruolo è obbligatorio allegare alcune dichiarazioni compilate dal docente.

Bisogna inserire nella gestione allegati delle Istanze online e poi nella domanda, l’allegato D per la dichiarazione dei servizi prestati, e, nel caso il docente abbia continuità di servizio nella scuola, l’allegato F. Nel caso di domanda volontaria l’Allegato F deve essere presentato se in possesso del requisito di almeno tre anni (quello in corso no si conta) nella stessa scuola.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2001 e s.m.s., che attesti la residenza (o il luogo di cura) del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età.

Insieme alla dichiarazione delle esigenze di famiglia o con dichiarazione personale a parte, si deve autocertificare il possesso dei titoli generali valutabili, come il concorso ordinario per esami e titoli pari o di livello superiore al ruolo di appartenenza, le specializzazioni biennali, i corsi perfezionamento o i master annuali con esame finale 1500 ore di frequenza e 60 CFU, altre lauree oltre quella che dà accesso al ruolo di appartenenza, dottorato di ricerca…

Chi è in possesso del bonus aggiuntivo di 10 punti deve dichiarare il triennio scolastico, tra l’anno scolastico 2000/2001 e 2007/2008, in cui si è maturato il diritto a tale punteggio per non avere presentato affatto domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall’anno precedente, si era già titolari.

Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI, il docente deve autocertificare il possesso dei requisiti. È utile specificare che per la legge 104/92 occorre produrre specifica certificazione medica con verbale della commissione che ha riconosciuto tale diritto di precedenza.