Nella domanda di mobilità si potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze. Tali preferenze potranno essere scuole (preferenze puntuali) oppure comuni, distretti e province (preferenze sintetiche).
Quante e quali preferenze si possono esprimere
Nella domanda di mobilità oltre il limite massimo di preferenze esprimibili, che sono 15 preferenze per la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale (domanda che si fa compilando un unico modello) e altre 15 preferenze per la domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), non esistono altri limiti per le tipologie di preferenze esprimibili.
Il docente può esprimere anche 15 preferenze puntuali di scuole, anche di province differenti o di comuni differenti, oppure può esprimere anche 15 preferenze sintetiche di comuni di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell’intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È del tutto evidente che può anche esprimere un misto di preferenze tra quelle puntuali e quelle sintetiche, inoltre il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.
Se la preferenza è puntuale o più circoscritta
Ai sensi dell’art.6, comma 5, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-202, è chiarito che le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale. In tali ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il temuto blocco triennale della mobilità.
Blocco triennale se soddisfatto su scuola
Ai sensi dell’art.2, comma 2, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa