Un lettore ci pone una domanda sulla precedenza per le cariche pubbliche nella mobilità: ” Un docente che è stato trasferito in un liceo della provincia di Vibo con la precedenza per una carica pubblica, terminato il suo mandato politico è rimasto titolare nel liceo suddetto. È legittima la sua permanenza da titolare nel liceo della provincia di Vibo Valentia oppure, terminato il suo mandato, decadeva la sua titolarità?”
La normativa di riferimento per rispondere al quesito posto dal nostro lettore è il CCNI mobilità 2019/2022 art.13, comma 1, punto VII) riferito alla precedenza del personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. In buona sostanza il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.
Tale precedenza è dovuta a condizione che venga espressa come prima preferenza di sede quella del comune ove il soggetto espleta il mandato amministrativo. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande
Bisogna fare attenzione al fatto che tale trasferimento non è definitivo, ma semplicemente provvisorio. Infatti al termine dell’esercizio del mandato, sia causato per fine naturale o per scioglimento anticipato, il personale che ha fruito, nella mobilità, di tale precedenza è tenuto a rientrare nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, verrà individuato come soprannumerario.
A mandato scaduto il personale scolastico che si era avvalso di tale precedenza, perde il diritto a mantenere la titolarità nella cattedra sita nel comune dove ha esercitato l’incarico politico, e quindi deve essere restituito alla scuola di precedente servizio o alla provincia di precedente servizio. Bisogna sapere che questo ritorno alla scuola di precedente servizio, non avviene automaticamente, ma avviene previa comunicazione dell’interessato.
Questo tipo di comunicazione, molto spesso viene disattesa a vantaggio della permanenza del personale che gode di tale precedenza. A volte capita che anche dopo il termine del mandato politico si continui a fruire illegittimamente di tale precedenza che è invece utilizzabile temporaneamente solamente in continuità con l’esercizio del mandato. I dirigenti scolastici dovrebbero vigilare e l’ufficio scolastico dovrebbe intervenire in caso di mancato rientro nella scuola di precedente titolarità da parte di chi ha fruito della precedenza per un incarico pubblico terminato.
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