Il prossimo CCNI sulla mobilità avrà regole triennali che dovrebbero valere per il 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, chi otterrà trasferimento dovrebbe restare bloccato per un triennio e ci dovrebbero essere incentivi per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità.
È utile ricordare che il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro della scuola 2016-2018, firmato il 19 aprile 2018, all’art.22, comma 4, lettera a1) dispone tutte le procedure operative e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
In buona sostanza si interviene, con il blocco triennale della mobilità territoriale, non si comprende se anche professionale, ovvero passaggi di ruolo e cattedra, per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento su una scuola espressa nelle preferenze della domanda di mobilità.
Le procedure e le norme che andranno a regolare la mobilità 2019/2020, resteranno in vigore anche per la mobilità 2020/2021 e 2021/2022, quindi sarà un CCNI con regole non più annuali, ma triennali.
I docenti che non ottengono trasferimento per l’anno scolastico 2019/2020, potranno ritentare la richiesta di domanda di mobilità per l’anno 2020/2021, chi invece viene soddisfatto in una delle preferenze indicate nella domanda mobilità 2019/2020 resterà fermo per un intero triennio e potrà rifare richiesta di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023.
Per quanto riguarda invece le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, i criteri che le regoleranno restano da contrattare, a livello nazionale, con cadenza annuale.
In buona sostanza i CCNI per la mobilità annuale verrà rinnovata ogni anno prima della fine dell’anno scolastico (metà giugno circa) e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dovranno essere attribuite entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno scolastico.
Tranne poche eccezioni, in modo particolare chi gode di alcune precedenze, i docenti che sono stati soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, non potranno nemmeno richiedere l’assegnazione provvisoria, ma probabilmente, se in possesso dei titoli per l’utilizzazione, potranno chiedere utilizzazione.
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