Mobilità

Mobilità 2019, arriva l’accordo. La firma del contratto il 28 dicembre

Come preannunciato nella serata del 20 dicembre, è arrivato l’accordo sul prossimo contratto di mobilità triennale (2019/2022). Tuttavia la firma del CCNI dovrebbe avvenire il 28 dicembre, o comunque in seguito all’approvazione della legge di bilancio, ma si tratterebbe di una formalità dato che il testo è stato già concordato dalle parti.

Stop a chiamata diretta e titolarità su ambito

Sarà dunque confermato l’addio alla chiamata diretta ed alla titolarità su ambito. Quest’ultima, tornerà ad essere su scuola e verrà reintrodotta la norma che regola la mobilità in tre fasi, ovvero:

Prima fase: Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune di titolarità;

Seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

Terza fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Si continuerà, pertanto, a presentare la domanda di mobilità territoriale, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno (ci sarà la possibilità di selezionarli entrambi) con un modello unico di domanda per un massimo di 15 preferenze.

Le preferenze esprimibili saranno i codici puntuali delle singole scuole, i codici sintetici dei comuni e i codici sintetici dei vecchi distretti scolastici.

Ogni docente potrà indicare fino a 15 preferenze, esprimendo fino ad un massimo di 15 scuole oppure 15 comuni o distretti o, ancora, fino a un massimo di 15 province. Se vorrà potrà esprimere nella stessa domanda codici di scuola, comuni, distretti e province per un totale di massimo 15 preferenze.

 

Domanda unica mobilità provinciale e interprovinciale

Se un docente volesse fare sia la domanda provinciale e sia quella interprovinciale, lo potrà fare compilando un’unica domanda di trasferimento in cui tra le preferenze potrà inserire sia le scuole e i comuni della provincia di titolarità, ma potrà anche indicare le scuole, i comuni e le province diverse da quelli della provincia di titolarità.

Passaggi di ruolo e cattedra altri modelli

Sempre in precedenza, abbiamo riferito che il docente che vuole fare la domanda di passaggio di ruolo la potrà fare per un solo ruolo, solo se ha superato l’anno di prova, e per tutte le classi di concorso per cui è abilitato. La domanda di passaggio di ruolo si fa con un modello distinto rispetto alla domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale, e si deve compilare un modello per ogni classe di concorso richiesta. Per chi presenta sia domanda di trasferimento che quella di passaggio di ruolo, in caso di soddisfazione di entrambe le richieste, prevale quella del passaggio rispetto al trasferimento.

Il passaggio di cattedra può essere presentato in contemporanea al trasferimento e al passaggio di ruolo, si richiede compilando un altro modello differente da quello del trasferimento e del passaggio di ruolo.

In caso di più classi di concorso in cui si è abilitati, il docente che vuole fare il passaggio di cattedra su più classi di concorso deve presentare più domande, una per ogni classe di concorso dello stesso ordine e grado di titolarità. In caso di soddisfazione sia per il passaggio di cattedra che per quello di ruolo, prevale quest’ultimo, mentre tra il trasferimento e il passaggio di cattedra, si può indicare, in fase di domanda, a chi dare la precedenza in caso di soddisfazione di entrambe le richieste.

Nessun vincolo dal sostegno a posto comune

Inoltre, per quanto riguarda la mobilità dei docenti, c’è stato il passo indietro dell’amministrazione in merito al vincolo proposto in precedenza sui passaggi da sostegno posto comune.

Infatti, la prima proposta del Miur è stata quella di imporre la riduzione al 50% delle disponibilità per i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune. In precedenza era stato questo uno dei principali nodi che opponevano le organizzazioni sindacali al Miur.

 

Fabrizio De Angelis

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