Come abbiamo scritto in precedenza, è stata pubblicata l’ordinanza della mobilità 2019. Le domande di mobilità si potranno effettuare:
– Docenti: 11 Marzo/05 Aprile 2019;
– Personale ATA: 1 Aprile/26 Aprile.
– Personale Educativo: 3 Maggio/28 Maggio;
– Licei Musicali, domande cartacee: 12 Marzo/5 Aprile;
Il nuovo contratto della mobilità, sarà triennale, quindi avrà una validità dal 2019 al 2022. La più importante novità è senz’altro quella relativa alla cancellazione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta. Ne consegue che il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.
Una volta aboliti gli ambiti, non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.
Pertanto, qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
I docenti titolari su posto di sostegno, se hanno superato l’obbligo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto, potranno chiedere mobilità territoriale o professionale sul 100% dei posti comuni disponibili. E’ quanto prevede il CCNI mobilità 2019/2022.
Per fare ciò, è necessario presentare una semplice domanda di mobilità territoriale selezionando la tipologia di posto “comune”.
Il trasferimento avverrà sul 100% dei posti disponibili al momento dell’effettuazione dell’operazione di mobilità.
Bisogna inoltre ricordare che l’allegato 1 del contratto sui trasferimenti, indica l’ordine delle operazioni di mobilità nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.
Quest’ordine, come spiegato dettagliatamente in precedenza, vede effettuare prima il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso e solamente dopo, sulla disponibilità dei posti rimasti vacanti, sarà effettuato il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza.
Tuttavia, l’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2019, specifica che ai sensi dell’art. 23 comma 3 del C.C.N.I. 2019 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
Infine, è bene chiarire che i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.
Ciò vuol dire, in parole povere, che se un docente ha già lavorato 3 anni sulla cattedra di sostegno, in caso di trasferimento in un’altra scuola, sempre come docente di sostegno, dovrà restare fermo solo altri due anni, ovvero quelli necessari per arrivare a cinque.
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