Ultime ore per i docenti che vogliono presentare domanda di mobilità: infatti c’è tempo fino a domani, 5 aprile 2019, per inoltrare l’istanza tramite Polis.
Tuttavia, è bene chiarire alcuni ultimi dubbi che vengono sollevati da alcuni lettori. Uno di questi è il vincolo triennale, che scatta per alcuni casi. Ecco cosa c’è da sapere.
Trasferimenti 2019: il blocco triennale
Prima di tutto, diciamo che sul CCNI c’è anche la disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui si specifica che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente. Stiamo parlando quindi del vincolo triennale. Tuttavia, è bene chiarire che ciò non vale per tutti i docenti.
Trasferimenti 2019: ecco quando scatta il vincolo triennale
Sono essenzialmente due i casi in cui scatta il vincolo triennale:
1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda;
2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.
Trasferimenti 2019: ecco quando non vale il blocco triennale
Invece, il blocco di tre anni non è valido per gli insegnanti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.
Inoltre, è bene anche chiarire che i beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune, non dovranno seguire nessun vincolo triennale.
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