Ultimi giorni per i docenti che vogliono presentare le domande di trasferimento: infatti, il 5 aprile si chiude la finestra per poter ottenere lo spostamento territoriale o il passaggio di ruolo e cattedra. Tuttavia, vi sono alcuni punti, già trattati in precedenza da questa testata, da riproporre per i nostri lettori.
Trasferimenti docenti 2019: quando valgono le esigenze di famiglia
Uno di questi punti relativi ai trasferimenti docenti 2019 riguarda le esigenze di famiglia: infatti, come scritto in precedenza, bisogna dire subito che il punteggio per le esigenze di famiglia, ovvero il ricongiungimento al coniuge, ad un figlio o a un genitore, la dichiarazione dell’esistenza dei figli e il punteggio aggiuntivo nel comune dove si assistono i figli minorati, tossicodipendenti, etc… non si dichiara nella mobilità professionale ma solo in quella territoriale.
Infatti, i sei punti che spettano per il ricongiungimento al coniuge, anche il compagno unito civilmente, spettano solo per ma mobilità territoriale, quindi non è valido attribuire il punteggio per tutti gli altri casi.
In base a quanto riporta l’articolo 6, comma 2 del CCNI mobilità 2019-2022, vista la reintroduzione della fase comunale dei trasferimenti docenti 2019, l’insegnante che chiede mobilità all’interno dello stesso comune in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento.
L’insegnante che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà la valutazione sia del punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).
Per quanto riguarda la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, spettano 6 punti. Tale punteggio è attribuito nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stesa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato DPR 309/1990.
Trasferimenti docenti 2019: nessuna esigenza di famiglia nei passaggi
Discorso diverso invece per i docenti che vogliono chiedere passaggio di ruolo e cattedra: in questo caso, come riporta la tabella valutazione dei titoli relativa alla mobilità professionale del personale docente ed educativo, non esiste una sezione specifica che si riferisce alle esigenze di famiglia, mentre sono presenti chiaramente sia l’anzianità del servizio ed i titoli generali.
Anche le precedenze sono fortemente ridotte per la mobilità professionale: infatti le uniche precedenze esprimibili nei passaggi di ruolo e cattedra sono quella prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120), quella prevista per i docenti emodializzati (art. 61 L.270/82), ed infine c’è anche la precedenza prevista per coloro che sono stati utilizzati nella classe di concorso richiesta.
ECCO UN TUTORIAL, A CURA DI LUCIO FICARA, PER SAPERE COME COMPILARE LA SEZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA PER I TRASFERIMENTI DOCENTI 2019
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