Lo scorso 5 aprile si sono chiusi i termini per i docenti che vogliono produrre domanda di trasferimento 2019. Tuttavia, è possibile revocare la domanda di mobilità o modificare la documentazione. Tale operazione dovrà effettuarsi entro il 21 maggio 2019.
Infatti, l’articolo 5 dell’ordinanza ministeriale sui trasferimenti 2019 riporta che gli insegnanti che presentano domanda di mobilità entro il 5 aprile 2019, hanno facoltà di presentare domanda di revoca o di intervenire per regolarizzare la documentazione già allegata alla domanda di mobilità. Tali operazioni possono essere effettuate entro e non oltre il 21 maggio 2019.
Nel caso si volesse revocare l’istanza, la richiesta deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente. Questa sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo (21 maggio 2019 per i docenti), previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Tale termine ultimo di chiusura per la comunicazione al SIDI dell’organico dell’autonomia è stato fissato, per quanto riguarda i docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione, al 25 maggio 2019.
Solo al verificarsi di gravi casi documentati saranno accettate richieste oltre il termine di scadenza, ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Nell’ipotesi in cui l’insegnante abbia fatto richiesta di più movimenti, quindi ad esempio, sia di passaggio di ruolo che di trasferimento, sarà necessario esprimere chiaramente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In quest’ultimo caso, l’aspirante dovrà indicare le domande per le quali chiede la revoca. Se dovesse venire meno tale tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Bisogna anche ricordare che non è ammessa la rinuncia, a domanda, una volta ottenuto il trasferimento.
Solo in alcuni casi, sempre a patto di gravi motivi comprovati e documentati, sarà possibile rinunciare, solo nel caso in cui il posto che si era deciso di lasciare sia risultato vacante.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve,come spiegato anche in precedenza, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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