Per quanto riguarda i trasferimenti 2019 del personale ATA, c’è tempo fino al 26 aprile per presentare domanda di mobilità. In questo articolo, riassumiamo i punti salienti relativi ai profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
il termine ultimo di comunicazione SIDI delle domande e dei posti disponibili sarà il 6 giugno 2019, mentre la pubblicazione movimenti sarà 1° luglio 2019.
Prima di tutto, in base a quanto afferma l’ordinanza ministeriale, le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.
Come previsto dal CCNI mobilità 2019-2022, i trasferimenti 2019 si svolgeranno in tre fasi.
Prima fase – comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità
Seconda fase – intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
Terza fase – interprovinciale: trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo o profilo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.
Ricordiamo che la richiesta di trasferimento per tutte queste tre fasi viene presentata compilando, tramite le istanze online del Miur, un unico modello di domanda.
Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, è bene andare ad approfondire quello che è previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 22 dell’OM.
In estrema sintesi, possiamo dire che i trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli.
Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso.
Inoltre, il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area “imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).
Per quanto riguarda la domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area, questa è presentata entro gli stessi termini previsti in precedenza e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di domanda.
Nello specifico, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di
profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.
Non si terrà conto della domanda riferita alla provincia in cui ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia.
Inoltre, non si terrà in considerazione della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica.
A tal proposito l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre.
Nell’apposita sezione del modulo domanda dovrà quindi essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. Se dovesse mancare tale indicazione, le domande verranno trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.
Così come per i docenti, anche per il personale ATA sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze, che dovranno essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.
Nel caso la domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato verrà assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In questa circostanza, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
Il personale ATA può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della titolarità di provincia o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o
congiuntamente per entrambe.
Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, l’interessato dovrà presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
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