Come abbiamo scritto in precedenza, è stata pubblicata l’ordinanza della mobilità 2019. Le domande di mobilità si potranno effettuare:
– Docenti: 11 Marzo/05 Aprile 2019;
– Personale ATA: 1 Aprile/26 Aprile.
– Personale Educativo: 3 Maggio/28 Maggio;
– Licei Musicali, domande cartacee: 12 Marzo/5 Aprile;
Il nuovo contratto della mobilità, sarà triennale, quindi avrà una validità dal 2019 al 2022. La più importante novità è senz’altro quella relativa alla cancellazione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta. Ne consegue che il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.
Una volta aboliti gli ambiti, non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.
Pertanto, qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
L’ordinanza sulla mobilità, per quanto riguarda il personale docente, prevede che il passaggio di ruolo possa essere richiesto per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola.
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
L’ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l’annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate.
Bisogna evidenziare che ottenere il passaggio ai sensi dei commi 2 e 5 dell’ art. 5 del CCNI 2019 comporta l’annullamento della domanda presentata.
Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
A tal fine l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio
territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle
abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli
presenti nella sezione MOBILITA’ del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti e secondo le modalità previste.
Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto.
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