I docenti che presenteranno domanda di mobilità dal 11 marzo al 5 aprile 2019, devono sapere che potranno fare domanda di revoca entro e non oltre il 21 maggio 2019.
Nell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2019/2020, che dovrebbe essere resa pubblica, sul sito del Miur, entro le prossime ore, c’è l’art.5 che riguarda la possibilità, per i docenti che presentano istanza di mobilità dall’11 marzo al 5 aprile 2019, di presentare domanda di revoca o di intervenire per regolarizzare la documentazione già allegata alla domanda di mobilità.
È utile sapere che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio (5 aprile 2019 per i docenti) non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo (21 maggio 2019 per i docenti), previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Tale termine ultimo di chiusura per la comunicazione al SIDI dell’organico dell’autonomia è stato fissato, per quanto riguarda i docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione, al 25 maggio 2019.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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