Come abbiamo scritto in precedenza, si è conclusa l’informativa al Miur fra sindacati e amministrazione in merito all’ordinanza della mobilità 2019. Le domande di mobilità si potranno effettuare:
– Docenti: 11 Marzo/05 Aprile 2019;
– Personale ATA: 1 Aprile/26 Aprile.
– Personale Educativo: 3 Maggio/28 Maggio;
– Licei Musicali, domande cartacee: 12 Marzo/5 Aprile;
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Sono diverse le novità previste. Infatti, con l’ultima manovra, gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge.
Pertanto, il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.
Una volta aboliti gli ambiti, non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.
Le preferenze saranno 15 e saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
Le preferenze da esprimersi potranno essere del seguente tipo:
Sono previste, in base al CCNI 2019/2022, tre fasi:
Prima fase -comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità
Seconda fase -intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
Terza fase – interprovinciale: trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.
Per gli insegnanti che volessero richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra, possedendo altre abilitazioni ed avendo superato l’anno di prova, sarà necessario compilare altri modelli di domanda uno per ogni classe di concorso richiesta.
Inoltre, bisogna anche specificare che il docente che volesse fare domanda di passaggio di ruolo la potrà fare per un solo ruolo, solo se ha superato l’anno di prova, e per tutte le classi di concorso per cui è abilitato. In tal caso potrà presentare la domanda di passaggio di ruolo contestualmente alla domanda di trasferimento e al passaggio di cattedra, ma potrà scegliere preferenze, sempre al massimo 15, diverse da quelle scelte per il trasferimento.
In base a testo del CCNI mobilità, sono essenzialmente due i casi in cui scatta il vincolo triennale:
1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda;
2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.
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