Domani lunedì 11 marzo 2019 su Istanze Online del Miur saranno attive le aree per la mobilità 2019/2020 dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I e II grado. Rimarranno attive fino al 5 aprile 2019.
Un docente può compilare la domanda di trasferimento (nella medesima classe di concorso di titolarità), di passaggio cattedra (in altra classe di concorso dello stesso ordine e grado di Istruzione in cui si è abilitati) o di passaggio di ruolo (in classe di concorso di altro ruolo rispetto quello di titolarità).
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
Per ogni tipo di domanda richiesta si possono esprimere 15 preferenze, puntuali o sintetiche, sia della provincia di titolarità e/o di altre province. Le preferenze puntuali sono quelle di scuola, mentre le sintetiche sono quelle comunali, distrettuali (sub distrettuali nelle grandi città) e provinciali.
Per i documenti da allegare alla domanda di mobilità 2019/2020 bisogna inserirli nella sezione gestioni allegati delle Istanze Online (come si può vedere in un nostro video fatto per la mobilità 2017/2108).
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’ O.M. 203/2019.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.
È utile ricordare che nel CCNL scuola 2016-2018 all’art.29 “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo” al comma 2 è prevista la sanzione del licenziamento nell’ipotesi di dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
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