Non tutti i docenti potranno presentare la domanda di mobilità volontaria per l’anno scolastico 2020/2021. Ci sono i docenti che nella mobilità 2019/2020 sono stati soddisfatti in una preferenza puntuale di scuola, che per tre anni rimarranno bloccati, poi ci sono i docenti neoassunti in ruolo dal 1°settembre 2019 che sono di norma bloccati su scuola per un quinquennio o in altri casi su provincia per un triennio. tutti gli altri docenti potranno fare tranquillamente la domanda di mobilità 2020-2021.
Blocco triennale della mobilità
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
In buona sostanza il docente X che ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Immissioni in ruolo, blocco quinquennale o triennale
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, entrati in ruolo con il concorso straordinario 2018, è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto:” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Il docente Y neoassunto in ruolo dalle GMRE, a seguito del concorso straordinario 2018 della scuola secondaria, una volta immesso in ruolo e che supera positivamente l’anno di formazione e prova, viene confermato in ruolo ed è obbligato a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni. Quindi sarà vincolato, prima di richiedere mobilità pe runa scuola diversa, per un intero quinquennio.
Anche i docenti che entrano in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario avranno un blocco della mobilità lungo un quinquennio.
Cosa diversa è per i neoassunti in ruolo nella scuola secondaria di I e II grado da GAE e da concorso 2016 e i neoassunti in ruolo nella scuola dell’infanzia o primaria da GAE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018, sono soggetti ad un blocco triennale della mobilità all’interno della provincia di titolarità. Tale vincolo triennale è normato dall’articolo 399, comma 3, del d.lgs. 297/94, in cui è scritto che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge”. C’è da sottolineare che il CCNI mobilità 2019-2022 non prevede blocchi quinquennali.