Ci sono docenti che fruiscono di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI mobilità 2019-2022 che potranno presentare istanza di mobilità 2020/2021, senza subire il temutissimo blocco triennale: sono quelli che hanno ottenuto mobilità su scuola, attraverso una preferenza puntuale, beneficiando della suddetta precedenza e con titolarità raggiunta il 1°settembre 2019, ma non sono stati collocati nel comune dove si applica la precedenza.
È bene chiarire la questione del blocco triennale della mobilità per i docenti che nella mobilità volontaria dell’anno scolastico 2019/2020 sono stati soddisfatti su una sede scolastica espressa puntualmente nell’istanza di mobilità.
Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase (fase comunale della mobilità) attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica, tuttavia, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Facciamo alcuni casi in cui i docenti con precedenza non restano bloccati e alcuni casi in cui restano bloccati.
Tra le precedenze previste all’art.13 del CCNI della mobilità 2019-2022 c’è anche quella al punto IV in cui il docente ha la precedenza nel comune di residenza del genitore disabile e in stato di gravità, in qualità di figlio referente unico.
Prendiamo il caso che il docente X, che abbia fatto domanda di mobilità per il 2019/2020 per avvicinarsi al comune A dove risiede il genitore disabile in stato di gravità, usufruendo della precedenza di figlio referente unico per assistenza al genitore, sia stato soddisfatto nella domanda di mobilità in una preferenza puntuale di scuola del comune B limitrofo al comune A dove risiede il genitore disabile.
Ecco, in tal caso il docente X, nonostante sia stato soddisfatto in una preferenza di scuola che aveva puntualmente richiesto, non sarà soggetto al vincolo triennale di permanenza in quella scuola e quindi al blocco triennale di mobilità, perché, ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022, ha ottenuto trasferimento su scuola ma fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Prendiamo il caso di un docente che gode della precedenza ai sensi dell’art. 13 punto III, perché ha bisogno di cure continuative nel comune C.
Se tale docente Y ha fatto domanda di mobilità 2019/2020 verso il comune C dove ha diritto alla precedenza ed ha ottenuto una delle preferenze puntuali di una scuola del comune C, per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sarà vincolato a mantenere la stessa sede di titolarità e non potrà presentare domanda di mobilità.
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