Mobilità

Mobilità 2020, ci sono disparità di trattamento [VIDEO]

Il nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94 (come modificato dalla legge 159/2019 di conversione del DL 126/2019) prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021, a prescindere dalla graduatoria dalla quale vengono individuati, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

Viene quindi reintrodotto il blocco quinquennale per la mobilità territoriale e per la mobilità annuale (utilizzazione ed assegnazione provvisoria).

L’ordinanza ministeriale 182/2020 sulla mobilità per l’a.s. 2020/2021 prevede, tuttavia, delle differenziazioni per il personale immesso in ruolo negli anni precedenti.

Infatti, per tutto il personale docente immesso in ruolo fino all’a.s. 2019/2020, continua ad essere mantenuta la possibilità di presentare la domanda di trasferimento interprovinciale senza alcun vincolo, tranne che per una categoria.

Così come previsto dall’art.13 del D.lvo 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, l’ordinanza ribadisce infatti, che il personale che ha concluso positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova del Fit ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni.

Essendo stata introdotta detta disposizione solo nel dicembre 2018 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), non può infatti che trovare applicazione per il personale individuato per il percorso annuale di formazione con decorrenza 1.09.2019, quindi a.s. 2019/2020.

In buona sostanza, per tutti i docenti immessi in ruolo da GM e da GAE entro l’a.s. 2019/2020 e per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del Fit entro l’a.s. 2018/2019, si continua a consentire la mobilità interprovinciale senza alcun vincolo temporale, fatta la sola eccezione dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del Fit nell’a.s. 2019/2020.

Si tratta di una evidente – ed inspiegabile – discrasia, ove si consideri più specificatamente la modalità in cui viene trattata una identica categoria di docenti.

Invero, i docenti che hanno partecipato al medesimo percorso Fit (ed inseriti nella medesima graduatoria regionale di merito) ed individuati per il percorso annuale di formazione iniziale (che si converte in incarico a tempo indeterminato in caso di positiva conclusione dello stesso) vengono distinti in due categorie: i più fortunati individuati per il percorso annuale nell’a.s. 2018/2019 ed i meno fortunati in quanto individuati per il percorso annuale nell’a.s. 2019/2020.

Difatti, per i primi, ossia quelli individuati per l’a.s. 2018/2019, continua ad essere consentita la mobilità, anche interprovinciale, senza vincoli, mentre per i secondi, ossia quelli individuati per l’a.s. 2019/2020, si applica il vincolo quinquennale, con anticipo rispetto a quanto previsto dal nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94.

Quindi, per i soli sfortunati inseriti nella graduatoria regionale di merito del Fit ed individuati per il percorso annuale nell’a.s. 2019/2020 – e solo per essi – viene inspiegabilmente anticipato il vincolo quinquennale che entrerà in vigore solo per i neo immessi in ruolo dall’1.09.2020.

Addirittura, e la disparità appare ancor più evidente, il blocco quinquennale introdotto nel dicembre 2018 trova applicazione anche nei confronti dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie regionali di merito del Fit ai sensi del DM 631/2018.

Si tratta degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie regionali di merito del Fit approvate entro il mese di dicembre 2018, in posizione utile rispetto ai posti residuati dopo le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, che tuttavia sono stati assunti con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/2020.

Questa differenziazione appare francamente priva di alcuna logica, e presenta evidenti profili di irragionevolezza e disparità di trattamento tra categorie identiche.

Gli stessi docenti inseriti nella medesima graduatoria di merito del Fit vengono quindi trattati in maniera differente, quando ancora non è entrato a regime il blocco quinquennale per la mobilità dei neo immessi in ruolo, prevedendosene l’anticipazione solo per quelli immessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020.

Si tratta di una disposizione che certamente merita approfondimento in sede giudiziaria per i profili di incostituzionalità che presenta.

Purtroppo, anche in quest’occasione, il Ministero ha mostrato assoluto disinteresse alle istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali che, prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, avevano sollevato il problema rimanendo tuttavia inascoltate.

A questa discrasia, che rappresenta una novità per la mobilità di quest’anno, si associano i problemi già noti, quali l’impossibilità di trasferimento su posto comune per i docenti assunti su sostegno prima di cinque anni ma in possesso di servizio di sostegno pre ruolo, il mancato riconoscimento della precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali per chi assiste un genitore disabile, la decurtazione del punteggio per il servizio preruolo nelle graduatorie interne d’istituto, la mancata valutazione del servizio in scuola paritaria e del servizio militare prestato non in costanza di nomina per la mobilità volontaria e per quella d’ufficio.

 

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Dino Caudullo

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