Documentazione delle precedenze ed alcuni cenni alla compilazioni delle domande per i beneficiari delle precedenze.
15) Come si documenta nei trasferimenti la precedenza prevista per il docente affetto da grave patologia con necessità di cure particolari e continuative?
Il diritto di precedenza si documenta con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL da allegare alla domanda anche in fotocopia auto -autenticata. Nella documentazione deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto in cui viene effettuata. Il docente ha diritto alla precedenza per la provincia di titolarità o per altre province ed è concessa a condizione che si esprima come prima preferenza una o più scuole funzionanti nel Comune dove è ubicato il luogo di cura specializzato prima di esprimere altre preferenze.
Tale preferenze opera anche nella prima fase solo tra distretti dello stesso Comune.
16) Come si documenta nei trasferimenti la precedenza prevista per il docente con disabilità grave (art. 33 comma 6 legge 104/92)?
Il docente deve allegare alla domanda un certificato anche in fotocopia auto-autenticata da cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità. Per la corretta indicazione delle preferenze nell’apposita sezione della domanda, si veda quanto si è detto nella Faq n.14.
17) Come si documenta nei trasferimenti l’assistenza da parte del/ della figlio/a referente unico/a al genitore con disabilità (art. 33 commi 5 e 7della legge 104/92)?
Statisticamente è questo il caso più diffuso di richiesta di precedenza nei trasferimenti tra quelle previste dall’art.13 del CCNI.
Tale precedenza viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Viene riconosciuta nella prima fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune, nella seconda fase, non è riconosciuta invece nella terza fase dei trasferimenti, quella interprovinciale. Una limitazione ai benefici della legge 104/92 imposta dal CCNI ma che ha visto l’amministrazione molte volte soccombente in sede di contenzioso.
Il docente deve allegare un certificato di disabilità anche in fotocopia auto – autenticata in cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza globale e permanente come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92.
Il docente deve dichiarare, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 quanto segue:
1) il rapporto di parentela;
2) il domicilio del genitore, indicando la data che deve essere anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M. 182/2020 e cioè il 23.3.2020. (Cfr. lettera D comma 7 art. 4 O.M.152);
3) il non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati;
4) dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 da parte degli altri figli di non poter assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
(N.B. la documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria, laddove il figlio richiedente la precedenza sia anche l’unico figlio convivente con il genitore, in tal caso la convivenza deve essere dichiarata; la convivenza sussiste altresì allorché il docente che assiste abita nello stesso edificio del genitore che assiste, quindi allo stesso numero civico pur in interni diversi)
5) essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nel corrente anno scolastico (successivamente all’1.9.2019) dei tre giorni mensili di permesso retribuito mensile per l’assistenza oppure il congedo straordinario, ai sensi dell’art.42 comma 5 del D. L.vo 151/2001;
6) l’assistenza svolta alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasferimento relativa all’a.s. 2020/21 (21 aprile 2019, salvo slittamenti).
Controllare che nei facsimile di pluridichiarazioni diffusi sui siti ci siano tutte le dichiarazioni elencate dal punto 1) al punto 6).
Il docente per beneficiare della precedenza deve indicare come prima preferenza il Comune dove risulta domiciliato il genitore handicappato grave. Nei comuni con più distretti, come prima preferenza va indicato il distretto subcomunale di domicilio.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto subcomunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
ATTENZIONE. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di domicilio, peri comuni divisi in più distretti, è obbligatoria ai fini della fruizione della precedenza.
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