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Mobilità 2020, ecco a chi tocca il blocco triennale e chi può fare domanda

I tempi per la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della mobilità sarebbero maturi, ma al Miur non hanno ancora convocato su questo tema i sindacati. Miur e sindacati dovrebbero discutere alcune novità da inserire in ordinanza che non sono presenti nel CCNI mobilità 2019-2022.

Blocco triennale della mobilità

La domanda di mobilità 2020/2021 non sarà consentita a tutti i docenti a causa del cosiddetto “blocco triennale” della mobilità territoriale e professionale. Alcuni docenti di ruolo che sono stati soddisfatti su scuola nella mobilità 2019/2020, avranno l’obbligo di restare titolari per un triennio (2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022) nella scuola in cui sono stati trasferiti a partire dal 1° settembre 2019.

In buona sostanza il docente X che ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.

Normativa del blocco triennale della mobilità

È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.

Ecco chi deroga dal blocco triennale di mobilità

Il suddetto vincolo triennale della mobilità non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Non si applica nemmeno a tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma l’hanno ottenuta perché sono stati soddisfatti su preferenze sintetica di provincia, distretto o comune. Non sono nemmeno bloccati per la mobilità 2020/2021, quei  docenti che nella mobilità 2019/2020 sono stati soddisfatti su scuola ma attraverso una domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto.

Lucio Ficara

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