Tra la metà di marzo 2020 e la prima decade di aprile saranno maturi i tempi per presentare la domanda di mobilità. Si può fare domanda di mobilità territoriale, ovvero il trasferimento sulla stessa classe di concorso di titolarità, oppure la domanda di mobilità professionale, ovvero il passaggio di cattedra su un’altra classe di concorso (per cui si ha abilitazione) dello stesso grado di istruzione o il passaggio di ruolo su una classe di concorso di un grado o ordine di istruzione differente da quello di attuale titolarità.
Il passaggio di ruolo fa parte della mobilità professionale insieme ai passaggi di cattedra. La docente titolare alla scuola dell’infanzia che ha l’abilitazione per insegnare alla scuola primaria o addirittura alla secondaria, può chiedere per esempio il passaggio di ruolo per insegnare in altro ordine di scuola, anche il docente titolare alla secondaria di I grado, se in possesso di abilitazione alla secondaria di II grado può chiedere il passaggio di ruolo. In buona sostanza la richiesta di passare da un ordine di scuola ad un altro, da un grado di istruzione ad un altro, si definisce passaggio di ruolo.
Per la mobilità 2020/2021 il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e che sono in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso per cui si chiede il passaggio, può essere chiesto soltanto verso un solo ordine e grado di scuola, ma, una volta scelto tale ordine e grado, possono essere chieste tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di abilitazione.
A tal proposito è importante sapere che all’art.4 comma 6 del CCNI mobilità è specificato che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più provincie. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola per cui si possiede abilitazione.
Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano per l’a.s.2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale, tra cui ci sono i passaggi di ruolo.
Se per esempio ci sono 8 posti disponibili per una data classe di concorso, 4 posti verranno accantonati per l’immissione in ruolo, 2 posti andranno al trasferimento interprovinciale e gli altri 2 posti saranno destinati alla mobilità professionale ovvero anche ai passaggi di ruolo.
Ai sensi dell’art.6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
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