I docenti soprannumerari possono fare domanda di mobilità condizionata, oppure scegliere di fare domanda non condizionata o ancora non fare proprio la domanda di mobilità per attendere una collocazione d’ufficio. Secondo l’opzione di domanda che faranno, ma anche secondo l’esito della mobilità che avranno o hanno avuto già per quest’anno, saranno bloccati per un triennio oppure non saranno bloccati.
I docenti che sono risultati perdenti posto l’anno scorso (2018/2019) ed hanno presentato domanda di mobilità condizionata, qualsiasi destinazione abbaino avuto per l’anno scolastico 2019/2020, sia se una scuola richiesta oppure una scuola assegnata d’ufficio, potranno tranquillamente effettuare la domanda di mobilità per il 2020/2021.
I docenti soddisfatti su scuola ma a domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto, non saranno bloccati per la mobilità 2020/2021 ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019/2022 in cui è espressamente scritto: ” Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.
È necessario sottolineare che se il docente soprannumerario non condiziona la domanda e viene trasferito su una scuola da lui indicata nelle preferenze, allora il blocco triennale della mobilità sarà applicato.
Se invece un docente soprannumerario non condiziona la domanda, ma non viene trasferito su una scuola da lui indicata, ma finisce in una scuola di una preferenza sintetica espressa o in una scuola assegnata d’ufficio al difuori dalle preferenze sintetiche espresse, allora non sarà soggetto al blocco triennale della mobilità.
Un docente soprannumerario che dovesse decidere di non presentare istanza di mobilità, verrà trasferito d’ufficio nella scuola disponibile più vicina a quella di ex titolarità, in tal caso non resterà vincolato per un triennio e potrà fare domanda di mobilità già l’anno successivo.
La norma principale del blocco triennale della mobilità è l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
In tale norma è scritto che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale.
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