Nella piattaforma delle Istanze OnLine del Miur, dalla mattina del 28 marzo 2020, è possibile compilare la domanda della mobilità dei docenti di ruolo di ogni ordine e grado che non siano bloccati da vincoli triennali o quinquennali della mobilità. La scadenza per la presentazione delle domande della mobilità dei docenti è fissata il 21 aprile 2020.
Questo video, curato da Lucio Ficara, spiega come compilare la sezione dell’anzianità di servizio per un docente titolare nella scuola secondaria di II grado che chiede trasferimento.
Per quanto riguarda la domanda di trasferimento si fa riferimento all’allegato 2 Tabella A del contratto sulla mobilità 2019/2022.
È utile sapere che per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati, in caso di domanda volontaria, 6 punti.
Per cui per esempio un docente con 25 anni di servizio prestati tra ruolo, pre-ruolo o altro ruolo, vengono assegnati 150 punti per il titolo di servizio.
Se il docente avesse prestato effettivamente servizio di ruolo o pre-ruolo in scuole o istituti situati nelle piccole isole avrà assegnato 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico oltre quelli del normale servizio annuale.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.
Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2019/2020 per la mobilità 2020/2021, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2016-2017 o anche prima.
Per cui per incassare il punteggio di continuità per i docenti che fanno domanda volontaria di mobilità, è necessario avere svolto almeno un triennio di servizio continuativo nella scuola di titolarità. Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.
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