Le domande per la mobilità 2020/2021 si presenteranno, con molta probabilità nel prossimo mese di marzo 2020. Le domande di mobilità territoriale o di mobilità professionale si presenteranno tramite il sistema informatizzato delle Istanze On Line del MIUR. Vediamo come si calcola il punteggio di continuità del servizio nelle domande di mobilità.
Il calcolo del punteggio riferito alla continuità del servizio per chi produce istanza di mobilità volontaria è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento a marzo 2020 per la mobilità 2020/2021, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente dal 2016-2017 o dagli anni scolastici precedenti, senza averla mai interrotta.
Per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2018-2019 (sempre che non sia stato l’anno di prova), ha già il diritto al riconoscimento di 2 punti nella graduatoria di Istituto del 2019/2020 o nel trasferimento d’ufficio 2020/2021.
Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità o di incarico triennale nel caso il docente sia titolare di ambito.
Prendiamo il caso di un docente X che, escluso l’anno in corso (2019/2020), è titolare da 11 anni nella stessa scuola dove ha sempre prestato servizio in modo continuativo (senza mai interrompere la continuità del servizio). Il docente X in caso di mobilità territoriale o professionale ha diritto a 10 punti per la continuità dei primi 5 anni di servizio nella scuola di titolarità e 18 punti per i successivi 6 anni di servizio sempre nella stessa scuola. Per cui il docente X ha accumulato, per la mobilità 2020/2021 ben 28 punti di continuità del servizio.
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