In questo video tutorial, a cura di Lucio Ficara, si spiega come compilare la sezione delle “precedenze” nel modello di presentazione della domanda di mobilità 2020/2021.
Le precedenze vanno da quella riferita al rientro nell’Istituto di ex titolarità da dove il docente è stato trasferito, nell’ultimo ottennio, come perdente posto ed ogni anno ha fatto domanda di rientro utilizzando il diritto di precedenza.
Esiste anche la precedenza per il docente non vedente (art. 3 L.28/3/91 N.120), per i docenti emodializzati (art. 61 L. 270/82), per il docente che usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 ( tale docente deve avere un’invalidità superiore ai 2/3 e avere almeno l’art.3 comma 1 della legge 104, per i docenti aventi necessità di cure a carattere continuativo.
Esiste la precedenza per il docente che usufruisce del beneficio previsto dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92.
Il docente può chiedere il diritto di precedenza per la provincia dove assiste il figlio disabile o il coniuge disabile dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità), tale precedenza solo per la mobilità provinciale si applica anche per assistere, oltre il figlio o il coniuge disabili, il genitore in stato di gravità art.3 comma 3 della legge 104/92 senza rivedibilità.
Poi c’è la precedenza per i coniugi dei militari che sono stati trasferiti d’ufficio, la precedenza, che è temporanea, per i politici che hanno in atto un mandato amministrativo ( questi alla fine del mandato rientrano nella provincia da cui sono stati trasferiti momentaneamente).
Esiste, inoltre, la precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità).
Il docente, per quanto riguarda i trasferimenti 2019, usufruisce anche della precedenza prevista per l’accesso ai corsi per adulti (corsi serali) art. 23 comma 15 contratto mobilità), della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità) e della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità).
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