Ancora il MIUR non ha convocato i sindacati per parlare della prossima mobilità 2020/2021 e per presentare la bozza di Ordinanza Ministeriale che darà il via alle domande di mobilità territoriale e professionale. È bene ricordare che le regole sono quelle del CCNI mobilità 2019/2022 stabilite il 18 aprile 2018.
Punteggio massimo titoli generali nella mobilità
Il punteggio dei titoli culturali nella mobilità 2020/2021 è limitata ad un massimo di 25 punti ( 12 punti per il concorso ordinario, 10 punti massimo per i titoli culturali e 3 punti massimo per la valutazione degli esami di Stato svolti, come Presidente o Commissario, nel triennio 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001) per i trasferimenti territoriali di I, II e III fase, tale limite non esiste per la mobilità professionale.
Altri titoli valutabili nella mobilità territoriale
È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario e eventualmente ai 3 punti (uno per anno scolastico) per avere fatto, negli anni 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, gli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibili a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 25 punti di titoli culturali. Invece per quanto riguarda invece la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A, punto III, titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità. Nella mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti. I suddetti 25 punti di titoli culturali sono gli stessi che possono essere dichiarati e valutati nelle graduatorie interne di Istituto per individuazione dei docenti perdenti posto.
Titoli riferiti alle certificazioni Clil nella mobilità
Tra i titoli generali c’è anche il Corso di Perfezionamento CLIL per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011, per il quale vengono attribuiti punti 1, a condizione che il docente sia in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2), abbia frequentato il corso metodologico ed abbia sostenuto la prova finale. Invece sono attribuiti punti 0,5 ai docenti non in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL, che di fatto dà un livello di competenza B2, ed abbiano superato l’esame finale.
Titoli generali nei passaggi di ruolo e cattedra
Nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che esiste soltanto nella mobilità territoriale. Nella mobilità professionale, diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Nella mobilità professionale è utile sapere che a differenza dei trasferimenti territoriali, si possono inserire 6 punti per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso.
Segnaliamo anche che per la mobilità professionale esistono i CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio sono aggiunti 3 punti.