La domanda di mobilità 2020/2021 non sarà consentita a tutti i docenti per via del cosiddetto “blocco triennale” della mobilità territoriale e professionale.
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
In buona sostanza il docente X che ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Non si applica nemmeno a tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma sono stati soddisfatti su preferenze sintetica di provincia, distretto o comune. Non sono nemmeno bloccati per la mobilità 2020/2021 i docenti soddisfatti su scuola ma a domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto.
Il blocco quinquennale di trasferimento per i docenti della scuola secondaria di I e II grado, entrati in ruolo con il concorso straordinario 2018, è stato introdotto dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l’art.13, comma 3, del d.lgs.59/2017. In tale norma è scritto:” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Il docente Y neoassunto in ruolo dalle GMRE ( entrata in ruolo 1 settembre 2019), a seguito del concorso straordinario 2018 della scuola secondaria, una volta immesso in ruolo e che supera positivamente l’anno di formazione e prova, viene confermato in ruolo ed è obbligato a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni. Quindi sarà vincolato, prima di richiedere mobilità per una scuola diversa, per un intero quinquennio.
Non avranno nessun blocco i docenti del FIT 2018 che, tenendo conto della deroga al blocco triennale provinciale, potranno fare domanda di mobilità interprovinciale.
In futuro, ovvero dalla mobilità 2021/2022, il blocco quinquennale è destinato, a meno di auspicabili accordi sindacali o di revisione della legge, ad estendersi a tutti gli immessi in ruolo dall’anno scolastico 2020/2021. A tal proposito è importante leggere il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
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