Nella domanda di mobilità territoriale, sia per posto comune che per posto sostegno, il docente può esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze (scuole, comuni, distretti e province). Stesso numero di preferenze spettano per la mobilità professionale, ovvero passaggi di cattedra e passaggi di ruolo.
Unico modello per sedi provinciali e interprovinciali
Nella domanda di mobilità territoriale oltre il limite massimo di preferenze esprimibili, che sono 15 preferenze per la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale, c’è da sapere che per richiedere scuole, comuni, distretti di varie province o codici provinciali di più province, questo si fa compilando un unico modello di domanda.
Per la domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra) si compilano modelli a parte dove è possibile esprimere altre 15 preferenze differenti nella scelta da quelli eventualmente espressi nel modulo della mobilità territoriale.
Preferenze puntuali e preferenze sintetiche
Le preferenze delle sedi per la mobilità 2020/2021 sono di tipologia puntuale o sintetica. La tipologia puntuale si riferisce ai codici meccanografici dei singoli Istituti, mentre la tipologia sintetica sono i codici meccanografici dei comuni, subdistretti per comuni metropolitani, distretti scolastici e province. Il docente può esprimere anche 15 preferenze puntuali di scuole, anche di province differenti o di comuni differenti (anche di province diverse), oppure può esprimere anche 15 preferenze sintetiche di comuni di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell’intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È del tutto evidente che può anche esprimere un misto di preferenze tra quelle puntuali e quelle sintetiche, inoltre il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.
Blocco triennale se soddisfatto su scuola
È bene ricordare che, ai sensi dell’art.2, comma 2, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.