Il giorno della verità, per centinaia di migliaia di docenti che avevano presentato domanda di mobilità, è arrivato. Domani 29 giugno 2020 saranno resi pubblici i bollettini ufficiali della mobilità 2020/2021.
Gli esiti della mobilità sono visibili, almeno per alcuni docenti che lo hanno verificato, al SIDI. Infatti ci sono docenti che, attraverso la segreteria della scuola, hanno fatto un’interrogazione al SIDI inserendo il proprio codice fiscale ed hanno scoperto la nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2020/2021.
Ormai mancano poche ore per conoscere l’esito finale della domanda di mobilità 2020/2021, sia per i trasferimenti territorialei che per i passaggi di cattedra e di ruolo. Domattina, al più tardi nel primo pomeriggio, guardando su Istanze OnLine ci saranno gli esiti della mobilità 2020/2021. Il docente dovrà entrare, utilizzando le sue credenziali, su Istanze OnLine del Miur e dovrà andare su “Altri servizi”. Dovrà andare su “Mobilita’ in Organico di diritto – Personale Docente” e facendo ancora avanti verificare l’Iter della domanda e il risultato finale.
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
In buona sostanza il docente X che è stato soddisfatto per la mobilità 2020/2021 su una scuola richiesta nella domanda di trasferimento o passaggio, resterà titolare in tale scuola per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023. Tale blocco triennale non si applica ad alcune categorie di docenti.
Il suddetto vincolo triennale della mobilità non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Non si applica nemmeno a tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2020/2021 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma l’hanno ottenuta perché sono stati soddisfatti su preferenze sintetica di provincia, distretto o comune. Non sono nemmeno bloccati per la mobilità 2021/2022, quei docenti che nella mobilità 2020/2021 sono stati soddisfatti su scuola ma attraverso una domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto.
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