La domanda di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2020/2021 dovrebbe essere presentata per i docenti tra la fine del mese di febbraio e la metà del mese di marzo.
Il CCNL scuola 2016-2018 all’art.7, comma 3 e all’art.22, comma 4, ha disposto che la contrattazione integrativa sulla mobilità, stipulerà un CCNI valido per un intero triennio e che si dovrà occupare delle procedure e dei criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge. Per cui il CCNI mobilità 2019-2022 del 6 marzo 2019 ha validità per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Per la mobilità 2020/2021, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti che abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente con la mobilità 2019/2020, non potranno presentare istanza volontaria, in particolare non la potranno presentare prima di tre anni dalla precedente.
Tale norma è definita “blocco triennale della mobilità” e si applica solamente ai docenti, mentre il personale Ata può fare domanda di mobilità anche se soddisfatto in una preferenza puntuale per l’anno 2019/2020.
Per il fatto che non ci sarà bisogno di attendere l’accordo contrattuale per la mobilità 2020/2021, i tempi della presentazione delle domande per i docenti potrebbe essere anticipato notevolmente. Si prevede che subito dopo la chiusura delle iscrizioni degli studenti delle prime classi, nel periodo di febbraio 2020 sarà pubblicata l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2020/2021 e, immediatamente dopo, si potranno presentare le istanze online della mobilità. Quindi entro la metà del marzo 2020 saranno scaduti i termini di presentazione della domanda di mobilità.
Il blocco triennale della mobilità impedirà, ai sensi dell’art.2 del CCNI mobilità 2019-2022, a tutti quei docenti che abbiano ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale 2019/2020, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, di presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
È importante specificare che tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Tale blocco della mobilità triennale diminuirà sensibilmente i docenti aspiranti alla mobilità 2020/2021, che, per tale motivo, sarà più snella e rapida rispetto al passato.
La pubblicazione dei movimenti dovrebbe avvenire nella prima decade di luglio per ogni ordine e grado di istruzione, ma anche il personal educativo e il personale Ata dovrebbero vedere gli esiti pubblicati entro il mese di giugno.
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