Sono oltre 100 mila le domande di mobilità dei docenti che ogni anno vengono presentate tramite istanze online. Anche quest’anno si andrà a superare questo limite numerico con una probabile crescita delle domande di passaggio di ruolo.
Nella mobilità 2020/2021 c’è stato un incremento del 9% di domande di mobilità presentate rispetto l’anno scolastico 2019/2020, si è passati da 102 mila domande presentate nell’aprile 2019 a 110.940 nell’aprile 2020. In particolare il maggior numero di richieste è stato presentato per la scuola secondaria di II grado (45.409).
Seguono le domande per la scuola primaria (31.539), quelle per la secondaria di I grado (20.325) e, infine, le domande per la scuola dell’infanzia (13.667).
Non tutti i docenti potranno fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022. Sono circa 50 mila i docenti che si trovano o con il blocco quinquennale di mobilità oppure con il vincolo triennale di permanenza nella scuola dove hanno chiesto di essere trasferiti con la mobilità 2019/2020 e 2020/2021.
È utile ricordare che ai sensi dell’art.2, comma 2, del CCNI mobilità 2019-2022 esiste il blocco triennale della mobilità per chi è stato soddisfatto nel trasferimento su scuola. La norma dice: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, ed essendo stato soddisfatto in tale richiesta, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.
In buona sostanza il docente X che per esempio ha fatto domanda di trasferimento, passaggio cattedra o passaggio di ruolo per il 2019/2020, e a seguito di tale domanda è stato soddisfatto su una preferenza “A” di scuola, dovrà permanere titolare in tale scuola, senza potere presentare istanza di trasferimento, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il docente X potrà fare domanda di mobilità verso altra scuola nella mobilità 2022/2023.
Bisogna assolutamente sottolineare che tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Non si applica nemmeno a tutti i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma sono stati soddisfatti su preferenze sintetica di provincia, distretto o comune. Non sono nemmeno bloccati per la mobilità 2020/2021 i docenti soddisfatti su scuola ma a domanda condizionata perché soprannumerari e i docenti trasferiti d’ufficio come perdenti posto.
Il blocco quinquennale della mobilità non è una norma contrattuale, infatti nel CCNI mobilità 2019-2022 non c’è traccia di questa norma, ma si tratta di una norma legislativa. Il riferimento normativo del blocco quinquennale di mobilità è il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
In buona sostanza una docente, anche della scuola dell’infanzia, o di qualsiasi altro grado di istruzione, entrata in ruolo il primo settembre 2020, non potrà partecipare alla mobilità dei successivi 5 anni, non potrà nemmeno fare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fatta eccezione per le situazioni di soprannumero o esubero, oppure alcune situazioni della legge 104/92 ( art.33 commi 3 e 6) intervenute successivamente alla data di iscrizione dei bandi per il ruolo. Sono migliaia i docenti che si trovano bloccati per cinque anni nella scuola in cui sono entrati in ruolo.
Questa norma del blocco quinquennale della mobilità è stata voluta dal M5S mentre era appena nato il Governo Conte II, ma non è stata recepita dal contratto di mobilità che era stato firmato 6 mesi prima dell’approvazione di questa legge. La norma è stata lungamente contestata da tantissimi docenti e anche dai sindacati, ma nonostante le contestazioni è ormai a regime.
Le domande di mobilità docenti 2021/2022 si potranno presentare, molto probabilmente, nella prima decade di aprile e comunque non oltre il mese di aprile. Gli esiti si avranno tra la fine del mese di giugno e i primi del mese di luglio 2021. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità istanze online del sito del Ministero dell’Istruzione.
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