Le domande per la mobilità del personale docente e anche quelle del personale Ata, si dovrebbero poter presentare nella prima decade di aprile 2021 con la scadenza verso l’ultima decade dello stesso mese di aprile. Vediamo quante e quali preferenze si possono esprimere nella domanda.
Nella domanda di mobilità oltre il limite massimo di preferenze esprimibili, che sono 15 preferenze per la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale (domanda che si fa compilando un unico modello) e altre 15 preferenze per la domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), non esistono altri limiti per le tipologie di preferenze esprimibili.
Le tipologie di preferenza sono: 1) Codice puntuale della scuola; 2) Codice del Comune; 3) Codice del distretto; 4) Codice della provincia.
Il docente può esprimere anche 15 preferenze puntuali di scuole, anche di province differenti o di comuni differenti, oppure può esprimere anche 15 preferenze sintetiche di comuni, di province differenti oppure 15 distretti scolastici dell’intero territorio nazionale (escluse le province di Trento e Bolzano), oppure può esprimere anche 15 preferenze di province esclusa quella di titolarità. È del tutto evidente che può anche esprimere un misto di preferenze tra quelle puntuali e quelle sintetiche, inoltre il docente non è obbligato ad esprimere tutte e 15 le preferenze, potrebbe anche decidere di esprimere una sola preferenza.
Il sistema informatizzato che poi formulerà i trasferimenti o i passaggi di ruolo e cattedra, selezionerà la scelta delle sedi in base all’ordine delle preferenze inserite nella domanda. Appare ovvio che il sistema controllerà le preferenze inserite in domanda, partendo dalla numero 1 e scendendo fino alla 15, fermandosi alla preferenza in cui c’è un posto disponibile. Per le preferenze sintetiche, come per esempio quelle dei comuni, il sistema, in caso di posti disponibili, cercherà la prima scuola, dove c’è possibilità del posto, seguendo l’ordine numerico di inserimento nel bollettino ufficiale della mobilità.
Ai sensi dell’art.6, comma 5, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-202, è chiarito che le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.
Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino ufficiale. In tali ipotesi poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica il temuto blocco triennale della mobilità. Per cui esiste il vantaggio ad esprimere la preferenza puntuale, in quanto si potrebbe precedere, in caso di soddisfazione per entrambi, l’aspirante con maggiore punteggio. Ad esprimere la preferenza puntuale potrebbe esistere lo svantaggio, in caso di soddisfazione del trasferimento nella scuola espressa, di doverci permanere per un triennio senza potere fare domanda di mobilità.
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