Personale

Mobilità 2021/22: domande e risposte sulle modalità di trasferimento [VIDEO]

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema delle domande di mobilità 2021/22 per il personale scolastico.

Ecco i temi trattati:

Domanda n° 1 – Ho ottenuto domanda di trasferimento su preferenza di scuola per l’a.s. 2020/2021, ma ho la precedenza 104 per invalidità personale, posso fare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/2022?

Il docente che ha ottenuto trasferimento nella domanda di mobilità 2019/2020 e 2020/2021 in scuola chiesta con preferenza puntuale, dovrebbe restare vincolato a tale scuola per un triennio senza potere fare domanda di mobilità. Tuttavia se il docente ha una precedenza 104 per invalidità personale e non è rientrato in scuola del suo comune di residenza, allora il vincolo triennale decade e può fare domanda di mobilità.

Domanda n° 2 – Sono entrata in ruolo con retroattività giuridica, a seguito di un ricorso vinto, nell’anno scolastico 2015/2016, ma economicamente il mio ruolo è iniziato nell’anno scolastico 2019/2020. Come devo compilare la domanda di mobilità?

Se la retrodatazione giuridica della nomina è operata per effetto di un giudicato, questo periodo va indicato nella casella 1 del modulo di domanda, dove c’è scritto numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1). Se invece la retrodatazione giuridica nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio, il periodo va indicato alla casella 2 del modulo di domanda, alla voce retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4).

Domanda n° 3 – Se nel comune in cui vive il familiare con cui ci si vuole ricongiungere non esistono scuole da potere esprimere nella domanda di mobilità, cosa si deve fare per avere riconosciuti i 6 punti del ricongiungimento?

Il punteggio di ricongiungimento è spettane anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

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Redazione

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