Nel prossimo mese di aprile si avvierà la procedura telematica per la mobilità 2021/2022. Vediamo di capire come funziona il calcolo per il punteggio della continuità del servizio dei docenti.
Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è vincolato all’aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso non si conta, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2020/2021 per la mobilità 2021/2022, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2017-2018 o anche prima.
Gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano invece 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità. Se per esempio un docente X ha 15 anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità, escluso l’anno scolastico in corso e senza soluzione di continuità, avrà riconosciuti 40 punti solo per la continuità. I primi 5 anni siccome valgono 2 punti per anno, sono calcolati 10 punti, per i rimanenti 10 anni che eccedono il primo quinquennio, sono assegnati 30 punti ovvero 3 punti per anno scolastico.
Il punteggio di continuità del servizio, così come lo abbiamo descritto nella mobilità a domanda volontaria, vale sia per il trasferimento territoriale che per la mobilità professionale.
Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non più di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2019-2020 (sempre che non sia stato l’anno di prova), ha già il diritto subito al riconoscimento di 2 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto. Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità o di incarico triennale nel caso il docente sia titolare di ambito.
Dall’anno scolastico 2019/2020 è stato introdotto il vincolo triennale per i docenti che sono stati soddisfatti, nella domanda di mobilità, su una preferenza puntuale di scuola. In buona sostanza questi docenti per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 non hanno potuto e non potranno produrre domanda di mobilità, ma per la mobilità 2022/2023 avranno l’opportunità di avere, oltre al punteggio dell’anzianità del servizio, altri 6 punti per la continuità generata dal vincolo triennale.
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